Svolgere la funzione di amministratore di condominio, richiede la necessità di essere sempre aggiornati su quelle che sono le novità normative in tale complesso lavoro.

Gli operatori del diritto, molto spesso si chiedono quanti potrebbero essere i danni e le conseguenze dovuti al fatto che un amministratore di condominio non svolga la formazione periodica prevista dalla norma attuale. Infatti, un amministratore ha l’obbligo, stando all’articolo 71 bis disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, di formarsi periodicamente almeno per 15 ore all’anno.

Si tratta di una previsione davvero molto importante che può essere considerato come un requisito fondamentale di questa attività. Infatti, per essere amministratore di condominio è necessario rispettare i requisiti previsti nell’ambito della legge e quindi avere il pieno godimento dei diritti civili, non avere condanne che prevedono un divieto nel rapporto con la pubblica amministrazione, non avere misure di prevenzione definitive, non essere stati interdetti dai pubblici uffici, non avere le proteste di tipo economico, avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado come titolo minimo e poi frequentare un corso di formazione iniziale.

La formazione, oltre che iniziale, secondo tale articolo di legge, deve essere anche periodica per aggiornarsi sulla materia e su tutto quello che cambia burocraticamente nel corso del tempo. È evidente che si tratta di requisiti seppur non necessari, di fatto però sostanziali per svolgere al meglio questa delicata attività.

L’importanza della formazione e i rischi di un amministratore non aggiornato

Molti amministratori di condominio non si impegnano per svolgere della formazione continua perché all’interno della norma non è stata prevista una sanzione per coloro che non rispettano questa legge. Ciò vuol dire che non ci si sente in dover di dover seguire questa norma.

Ma è la scelta giusta? Se nei casi dei requisiti specifici non si ha la possibilità di poter convocare un’assemblea e quindi di essere nominati, per quanto concerne la formazione iniziale e quella periodica in corso d’opera, non vi è un vero e proprio divieto e di conseguenza, riuscire a cercare di arginare questo settore diventa a volte più facile del previsto.

Fare in modo però che un amministratore di condominio lo rispetti, significa anche migliorare la qualità delle prestazioni svolte. Per questo motivo, sono sempre di più coloro che chiedono che questo requisito venga rispettato per fare in modo che tutte le attività migliorino. Nel tempo però, si è discusso con toni accesi, su questi due punti previsti all’interno dell’articolo 71.

Ci si chiedeva se possono essere considerati dei requisiti fondamentali. Se fosse così, bisognerebbe un po’ rivedere quella che è un’eventuale causa di mancato rinnovo del mandato di un amministratore di condominio.

È bene chiarire, che in realtà la normativa è abbastanza controversa e poco chiara su questa materia ed è per questo motivo che molto spesso è stato oggetto di contestazione. Ma i giudici hanno detto la loro su differenti casi.

L’obbligo della formazione? Ecco il parere dei giudici

Molti si sono chiesti se la formazione sia un obbligo, proprio come gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per un amministratore di condominio. In realtà però, su questa questione vi sono state diverse controversie.

In una sentenza del tribunale di Padova risalente al 24 marzo del 2017, la sentenza numero 818, il rinnovo del mandato per un amministratore di condominio è stato annullato proprio perché non aveva partecipato al corso di formazione obbligatorio che era necessario per acquisire le competenze necessarie in questa attività.

L’interessato, nella fattispecie, aveva presentato un’autocertificazione dicendo di aver presenziato ad un corso che poi di fatto non è stato però certificato in maniera adeguata nell’ambito dell’assemblea nominante. La nomina è stata revocata per effetto della pronuncia giudiziaria.

Anche con la sentenza del 13 novembre 2018, la numero 2515 del tribunale di Verona, è stato sancito che quando non seguono i corsi di formazione, gli amministratori di condominio di fatto, non possono più essere nominati.

Di conseguenza, il caso in esame, è stato visto come una sorta di irregolarità rispetto alla legge vigente. Se è vero che le sentenze non fanno giurisprudenza, è anche vero però che si potrebbe incappare in un difetto di tipo legale con chi fa questa attività e non rispetta la formazione minima di base per questo delicato settore. Bisogna essere molto chiari, per tale motivo, in fase di nomina.

La formazione periodica per gli amministratori di condominio: quante ore sono obbligatorie?

Spesso ci si chiede quante ore sono necessarie per questa attività, affinchè un amministratore di condominio possa essere in regola rispetto a quelle che sono le ore di formazione ed il corso da seguire: anche in tal caso, è opportuno capire bene qual cosa prevede la norma. Il decreto ministeriale 140 del 2014, articolo 5, infatti, fa riferimento alla durata di un corso di aggiornamento di almeno 15 ore.

Questo corso dovrebbe trattare gli argomenti di base in merito all’amministrazione condominiale, all’eventuale evoluzione normativa e a tutti quelli che possono essere i casi pratici e teorici di questo ambito.

L’aggiornamento quindi, è assolutamente da svolgere in maniera seria attraverso gli istituti certificati e rilasciare attestati che dovranno essere presentati presso l’assemblea.

Quando iniziare la formazione per gli amministratori di condominio

Per iniziare l’attività di amministratore di condominio, è necessario essere informati e soprattutto conoscere quelle che sono le principali regole di base in materia di amministrazione condominiale.

È per questo motivo, che la nomina richiede un po’ di attenzione e soprattutto, la necessità di tenersi sempre aggiornati così come previsto anche dalla normativa.

Per fare l’amministratore, bisogna aver superato l’esame del corso di formazione iniziale prima di ricevere la nomina perché altrimenti si rischia – qualora ci fosse un ricorso – di avere la nullità rispetto a questo incarico.

In realtà, nonostante la mancanza della sanzione, per svolgere incarichi di amministratore di condominio è necessario rispettare quanto prevede il articolo 71 bis oppure si rischia soprattutto, qualora dovesse sorgere un contenzioso su questo argomento. Chi non vuole rischiare e vuole svolgere bene il proprio lavoro, deve prendere la questione della formazione molto sul serio!

Se avete ancora qualche dubbio, contattatemi senza impegno!