L’ assemblea condominiale rappresenta l’organo deliberante che detiene i maggiori poteri per decidere sulla vita del condominio. Cosa succede quando non può essere presente? La soluzione è data dalla tecnologia che con Skype permette di tenere assemblee condominiali a distanza. Scopriamo come vengono effettuate e se sono valide.
L’ assemblea condominiale a distanza si rivela utile quando non si può partecipare fisicamente
L’ assemblea condominiale è un organo grazie al quale il condominio, prende le decisioni relative ai beni comuni. E’ convocata dall’amministratore di condominio Milano, tramite un atto scritto che deve riportare le questioni che dovranno essere trattate nel corso dell’assemblea, ma anche il luogo, la data e l’ora dove deve avvenire. Affinché la discussione possa avere luogo l’assemblea deve essere composta da un numero minimo di condomini, altrimenti non ha validità.
Ma cosa succede se alcuni condomini sono impossibilitati a raggiungere il luogo dove tenersi l’assemblea, per qualsiasi ragione, che può essere dovuta alla mancanza di tempo, o alle condizioni meteo sfavorevoli? In questo caso si può ricorrere all’ assemblea condominiale a distanza, effettuata in videoconferenza tramite un collegamento via Skype da casa o con qualsiasi altro programma del computer che consenta ai condomini di essere presente in via telematica.
Infatti, utilizzando lo schermo del pc e un semplice altoparlante è possibile sentire tutto ciò che i condomini dicono durante l’assemblea ed è altresì possibile intervenire per dire la propria e anche per esprime il proprio voto in merito a qualunque decisione, manifestare consenso o dissenso.
Nessuna norma giuridica regola le assemblee condominiali a distanza
Sono tanti i dubbi che sorgono sulla validità delle assemblee condominiali a distanza, quindi è bene fare chiarezza. Prima di tutto, è doveroso sottolineare che non esiste alcuna norma di legge che prevede la partecipazione all’assemblea di condominio in videoconferenza. Questa forma di riunione a distanza non è infatti prevista da codice civile e non è mai stata oggetto di discussione in alcuna aula di tribunale.
Infatti, esiste purtroppo una sorta di vuoto, detta lacuna legislativa, che non esprime da parte del legislatore in merito alla possibilità di fare una riunione in videoconferenza. Quindi, visto che non esiste alcun parere che giudichi a favore o contro questa possibilità, la questione della partecipazione all’assemblea condominiale a distanza via Skype può essere definita solamente in via interpretativa, andando a verificare se vi sono normative che permettono l’utilizzo indiretto di internet nelle assemblee magari su altre materie.
Cosa dice il codice civile
Il codice civile non accenna a nessuna possibilità di ricorrere all’ assemblea condominiale a distanza nel caso si sia impediti di parteciparvi. Piuttosto, il codice civile riporta che l’’avviso di convocazione, contenente in maniera specifica tutte le discussioni da trattare, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione. L’avviso può essere inviato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve riportare con chiarezza il luogo dove deve svolgersi la riunione e l’ora.
Nel caso la convocazione agli aventi diritto giunga in ritardo oppure, per qualsiasi motivo, non sia proprio arrivata, è possibile annullare l’assemblea ai sensi dell’articolo 1137 del codice, su richiesta di un condomino che non può essere presente o di chi è assente perché non è stato convocato.
Riguardi al luogo, la norma pare si riferisca ad un luogo fisico dove devono essere presenti tutti i partecipanti e quindi non dà spazio alcuno alla possibilità di tenere assemblee a distanza. Per superare questo ostacolo, è stata applicata la normativa sulle riunioni dell’assemblea delle società di capitali che consente ai soci di partecipare in videoconferenza solo se lo prevede lo statuto sociale. Quindi, a questo punto, è chiaro che se il regolamento di condominio prevede la possibilità della riunione in videoconferenza non c’è alcuna ragione per cui questa non debba essere resa possibile.
La modalità delle assemblee a distanza sta diventando sempre più frequente
Ad oggi sono numerosi gli amministratori di condominio che organizzano assemblee a distanza e danno la possibilità ai condomini di essere presenti anche se non possono esserlo fisicamente. Tutto ciò mostra come l’evoluzione tecnologica abbia cambiato anche questo aspetto favorendo la partecipazione globale a persone che sono spesso fuori per lavoro e non possono recarsi nel luogo fisico. E’ comunque impegno dell’amministratore fare in modo che la riunione in videoconferenza garantisca la possibilità a chi sta comunicando tramite questo mezzo di essere ascoltato da tutti i condomini e di ascoltare quello che gli altri dicono.
Per far sì che tutto si svolga con la massima serietà e precisione l’amministratore deve adottare degli accorgimenti: Innanzi tutto, deve predisporre degli altoparlanti in modo che giunga in tutti i punti della sala la voce di chi partecipa in videoconferenza, ma deve anche accertarsi che vi sia un microfono attaccato al computer.
Il microfono permetterà ai partecipanti di sentire tutto ciò che viene detto in sala dal presidente dell’assemblea e dagli altri condomini. Inoltre, l’amministratore deve accertarsi che non vi siano problemi di connessione internet, così da garantire ai partecipanti in videoconferenza di assistere senza interruzione di linea. Un altro dato importante è quello di garantire, nel caso vi siano più persone collegate via Skype, la connessione con più utenti.
Quindi, affinché una assemblea a distanza possa essere considerata valida è importante che non vi sia una disparità di trattamento tra i condomini presenti fisicamente e quelli collegati via internet.
In conclusione
Con l’approvazione all’unanimità della possibilità di tenere assemblee condominiali a distanza nei regolamenti di condominio è quindi attestata la validità dell’assemblea. A questo proposito, è giusto sottolineare i seguenti punti:
L’amministratore può consentire ad alcuni condomini di partecipare alle assemblee a distanza a patto che questa eventualità sia prevista dal regolamento di condominio approvato in origine approvato all’unanimità o che comunque vi sia una clausola, anche se inserita successivamente, votata favorevolmente da tutti i condomini.
L’assemblea deve sempre tenersi in un luogo fisico indicato nell’avviso di convocazione per consentire a tutti coloro che desiderano beneficiarne di poter prendere personalmente parte alla riunione.
L’amministratore di condominio Milano, deve sottolineare nell’avviso di convocazione inviato ai condomini che possono partecipare tramite videoconferenza comunicandolo preventivamente in modo da avere a disposizione i mezzi tecnici per rispondere a questa esigenza.
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Come fare nel caso in cui si voglia partecipare a distanza, ma la maggioranza preferisca la presenza? Si può imporre un collegamento, in modo che ogni condomino scelga la via preferita?Grazie
Buongiorno, noi svolgiamo le assemblee in modo misto, sia in presenza sia on line. L’amministratore potrà chiedere ai condomini se nulla osta al suo collegamento, soprattutto in periodo di Covid, dove è fortemente consigliata la modalità in remoto.
Grazie, buona giornata