L’assicurazione condominiale è uno strumento ottimo che consente di proteggere i condomini nel momento in cui si dovesse verificare un sinistro.

Infatti, potrebbe capitare che all’interno del condominio possano sussistere fatti in grado di danneggiare uno o più condomini, come potrebbe verificarsi qualora una perdita d’acqua vada a provocare infiltrazioni in più appartamenti, oppure nel momento in cui, per una scala traballante, un condomino cada e si faccia male.

Come accade per tutte le assicurazioni, tra le quali si trovano anche quelle per le quali facciamo la nostra consulenza di Amministratore di Condominio a Milano, questa coprirà alcuni tipi di sinistri e per poter rimanere “in vigore”, cioè per poter essere effettivamente efficace e poter essere utilizzata allo scopo di risarcire chi abbia subito il danno, la polizza assicurativa non dovrà solamente essere stipulata all’origine, ma dovrà essere pagata ogni anno, oppure ogni semestre, a seconda delle disposizioni previste nell’accordo contrattuale intercorrente con la compagnia assicurativa.

In alcuni casi potrebbe capitare che la polizza assicurativa sia scaduta, magari per il mancato pagamento da parte di uno o più condomini, e ci si potrebbe chiedere sia che cosa accadrebbe qualora si verificasse un effettivo sinistro, sia di chi siano le responsabilità per il mancato pagamento della polizza.

L’assicurazione è obbligatoria?

In primo luogo, andrà chiarito il concetto relativo all’obbligatorietà dell’assicurazione condominiale. Secondo alcune interpretazioni, l’assicurazione stessa non è obbligatoria ed essa può essere utilizzata per i sinistri solo nel caso in cui, ovviamente, sia stata regolarmente pagata.

Questo significa che qualora uno dei condomini non voglia pagare l’assicurazione, l’assemblea potrebbe prevedere la sua esclusione sia dal pagamento sia dalla copertura assicurativa qualora si verifichi un sinistro.

Infatti, in generale, l’assemblea condominiale può decidere di andare ad assicurare le parti comuni di un condominio, come può accadere per le scale, per l’androne e così via, mentre per quanto riguarda i singoli appartamenti privati non avrà questa facoltà.

Si potrà includere la parte privata relativa ad ogni condomino solamente mediante il consenso scritto di ognuno di questi: qualora un condomino, quindi, non dia il proprio consenso, esso sarà escluso, a livello assicurativo, dalla copertura per quanto riguarda il suo appartamento.

Queste rilevazioni vengono fatte derivare dall’articolo 1135 del Codice Civile e dalle sue interpretazioni, che sono state più volte realizzate sia dai giudici sia dagli organismi che si occupano proprio di gestione condominiale.

Quindi, si può riassumere questa indicazione specificando come l’amministratore di condominio abbia la facoltà di richiedere il pagamento delle somme di denaro relative all’assicurazione solo per quanto spetta a livello delle parti comuni, e non per quanto riguarda quelle che sono le aree private.

Se manca l’assicurazione

Potrebbe anche verificarsi un caso abbastanza peculiare, eppure non così raro, relativo ad un soggetto che, all’interno del condominio, venga danneggiato suo malgrado, ma che non possa essere risarcito dall’assicurazione poiché questa potrebbe non essere stata pagata.

La Corte di Cassazione si è occupata di recente di un caso del genere, emettendo l’ordinanza 24920 del 20 ottobre del 2017.

In questo caso, la Cassazione si è occupata di rispondere al ricorso che è stato depositato da un condomino in merito alla responsabilità dell’amministratore per i danni derivati dalla mancanza di una copertura assicurativa in riferimento ad un incendio del tetto del condominio stesso.

Quindi, in questo caso il condominio non vedeva una copertura assicurativa nel momento in cui si è effettivamente verificato il danno.

Nella sua ordinanza, la Cassazione ha potuto indicare come l’amministratore abbia, nello svolgimento del suo compito, i medesimi poteri del mandatario.

Tra questi poteri l’amministratore ha anche quello di poter agire contro quelli che sono i condomini morosi. Questo costituisce un potere ma non un obbligo, ovviamente.

In relazione proprio a tale facoltà, l’amministratore potrebbe, ad esempio, richiedere ad un condomino che non abbia pagato la sua quota assicurativa di versare quanto dovuto nelle casse del condominio.

Tuttavia, l’amministratore si potrebbe trovare, come spesso capita, di fronte ad un condomino che ignorerà le sue richieste. In questi casi, così come indicato dalla Suprema Corte, il rappresentante non potrebbe essere ritenuto responsabile per la mancanza di fondi all’interno della cassa condominiale.

Per tali mancanze, infatti, andrebbero a rispondere solamente i condomini, per i quali si porrebbe, ovviamente, il problema delle conseguenze dei danni.

In particolare, i danni subiti dalle parti comuni dell’edificio sarebbero a carico dei condomini, questo sempre e solo nel momento in cui il mancato pagamento dell’assicurazione derivi da inottemperanza agli obblighi da parte degli abitanti del condominio stesso.

Quindi, la Cassazione avrebbe voluto sottolineare come in questi casi l’amministratore, come ogni altro amministratore di condominio a Milano, non possa essere ritenuto responsabile: se un condomino non pagherà sarà lui a rispondere per la sua mancanza.

Cosa accade nel caso di danni?

Qualora durante la mancanza di copertura assicurativa si verifichi un danno determinato da problemi nelle parti comuni si applicheranno quelle che sono le normali disposizioni di legge che individuano la responsabilità per danni.

In particolare, i condomini dovranno, senza poter ricorrere all’assicurazione, risarcire il soggetto che abbia subito il danno, il quale potrebbe, a sua volta, essere chiamato a contribuire al risarcimento.

La distribuzione della responsabilità, e del relativo pagamento del risarcimento, avverrà sempre tenendo conto dei millesimi che corrispondano al singolo appartamento, e quindi si andrebbe a pagare sempre in modo proporzionale alla proprietà.

I danni che possono essere, comunque, attribuiti, a livello di responsabilità al condominio sono solamente alcuni.

Innanzitutto, essi dovranno riguardare, o derivare, dalle parti comuni e non dalla proprietà del singolo. Ad esempio, potranno essere riferiti all’impianto elettrico centralizzato o ad un tubo presente e che percorra tutto il palazzo.

Inoltre, sarà possibile attribuire la responsabilità al condominio anche “aggirando” l’assicurazione. Infatti, le polizze coprono solamente quelli che sono i danni determinati dalle parti comuni ma di tipo accidentale, mentre non vanno a coprire e a supportare tutti quei fatti che derivino dall’incuria.

Quindi, ad esempio, si potrà richiedere un risarcimento coperto dall’assicurazione nel caso in cui, per le basse temperature, uno dei tubi dell’acqua scoppi provocando un allagamento.

Nel caso in cui, invece, il tubo dell’acqua si sia rotto poiché non vi era mai stata fatta la necessaria manutenzione, allora il prezzo per il risarcimento non sarà più a carico dell’assicurazione, ma dei condomini.

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