Pur non essendo obbligatoria, se non prevista dal regolamento di condominio, l’Assicurazione condominio è da ritenersi un elemento di particolare importanza, per mettere al riparo chi vive nel condominio da eventuali danni causati al fabbricato o dal fabbricato stesso a condomini o a terzi.

A causa di calamità naturali o per sfortunati eventi può capitare che un condominio sia soggetto a danni o sia coinvolto in incidenti causati a persone, oggetti o proprietà altrui.

A fronte di tale prospettiva l’Assicurazione condominio, conosciuta anche come Polizza Globale Fabbricato, risulta essere una formula assicurativa di fondamentale importanza.

Questo tipo di polizza, è stata infatti accuratamente studiata per poter mettere al riparo gli abitanti del palazzo che l’ha sottoscritta dalle conseguenze dei danni provocati.

Come funziona l'Assicurazione condominio

Funzionamento

La sottoscrizione dell’Assicurazione condominio, non obbligatoria per legge (se non prevista nel regolamento del condominio stesso), è una polizza che ha come obiettivo quello di salvaguardare i condomini nell’eventualità si dovessero verificare due tipologie di danno:

  1. Danni al fabbricato, sia per quanto riguarda le parti comuni, sia per quanto riguarda le abitazioni private;
  2. Danni causati dall’edificio a condomini o a terzi (siano essi persone, oggetti o altre proprietà).

Nel momento in cui si verificherà il danno, la parte lesa dovrà inviare una lettera di risarcimento per i danni subiti all’amministratore del condominio in questione.

Quest’ultimo dovrà poi a sua volta provvedere a richiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa, nel rispetto degli eventuali limiti temporali previsti dalle clausole della polizza.

Cosa copre l'Assicurazione condominio: copertura base e copertura aggiuntiva

Copertura

Così come avviene per le normali polizze assicurative, anche quella condominiale prevede una distinzione tra copertura essenziale e coperture aggiuntive.

Nella prima categoria rientrano la copertura incendi, per danni causati da scoppi, esplosioni o fenomeni naturali come i fulmini, e la Responsabilità civile, che invece copre i danni causati a terzi, ai lavoratori che prestano la loro opera professionale sull’edificio e ai danni causati dalle abitazioni private.

Accanto alla copertura base, è possibile definire delle coperture aggiuntive, che varieranno in base alle esigenze dei singoli condomini.

Tali ulteriori garanzie potrebbero riguardare:

  • Rottura delle tubature;
  • Infiltrazioni di acqua;
  • Danni idrici;
  • Tutela legale (ossia una copertura per le spese legali che il condominio potrebbe trovarsi ad affrontare per questioni su parti comuni dell’immobile);
  • Chiamate per assistenza (consente ai condomini di contattare l’assicurazione per richiedere tempestivi interventi da parte di professionisti, quali elettricisti, idraulici, etc.).
    N.B.: tale clausola può essere sottoscritta anche dal singolo conduttore (sia proprietario che inquilino) e non necessariamente dall’intero condominio;
  • Ricerca guasti (copertura delle spese da sostenere per la ricerca di un guasto, da parte di un professionista).
    N.B.: tale clausola è però valida solo se il guasto provoca danni a terzi e oltre che all’immobile);
  • Rottura dei pannelli solari, termici e fotovoltaici (clausola da tenere sempre in più in considerazione con la diffusione di tali strutture).

L'assicurazione condominio è obbligatoria?

Obbligatorietà

Come già accennato in precedenza, la legge non prevede l’obbligo di stipulare tale Assicurazione, ad eccezione nel caso in cui la sua sottoscrizione non sia esplicitamente prevista all’interno del regolamento di condominio.

Se invece il regolamento non dovesse riportare alcuna imposizione in merito, sarà compito dei condomini riuniti in assemblea decidere se siglare tale polizza.

Non essendo previste disposizioni di legge particolari, la delibera assembleare in favore o meno della sottoscrizione terrà conto di quanto previsto dall’articolo 1136 del codice civile in tema di maggioranza.

Qualora manchi l’approvazione dell’assemblea e l’amministratore provveda a stipulare un contratto di Assicurazione condominio, quest’ultimo risulterà invalido e le responsabilità ricadranno per intero sull’amministratore.

Secondo quanto previsto dall’art.1399 del codice civile, l’assemblea potrebbe comunque decidere di ratificare tale contratto che avrebbe così effetto retroattivo.

Nel caso in cui invece non si provveda alla sottoscrizione della polizza, eventuali danni a cose o persone causati da una parte comune dell’edificio non assicurato ricadrebbero sui condomini (mentre nel caso specifico in cui i danni siano riconducibili ad uno solo degli appartamenti, i costi del risarcimento sarebbero a carico del proprietario).

Assicurazione condominio costi da sostenere per i condomini

Costi

Definire un costo generico per un’Assicurazione condominio, di fatto, non ha senso.

Infatti il valore effettivo di tale polizza dipende da un’ampia serie di fattori, quali:

  • Copertura e garanzie aggiuntive;
  • Massimale;
  • Superficie dell’intero edificio;
  • Numero di appartamenti;
  • Anno di costruzione;
  • Anno dell’ultima ristrutturazione;
  • Numero totale dei piani e di quelli interrati;
  • Presenza di cantine e/o box;
  • Eventuali sinistri già avvenuti in passato;
  • Presenza di attività commerciali che svolgono attività pericolose.

Una volta definito il premio assicurativo, ogni condomino sarà tenuto a contribuire per la propria parte spettante, calcolata in base ai millesimi detenuti da ciascun condomino.

Nel caso in cui l’appartamento risulti essere in locazione, in base a quanto previsto dall’art. 9 Legge 392/78, la relativa quota della polizza risulta essere a carico del proprietario, salvo che al momento della stipula del contratto non sia stato previsto diversamente (ad esempio quota interamente a carico del conduttore o una ripartizione del costo tra le parti).

Sarà poi compito dell’amministratore, raccogliere le singole quote che ciascun condomino dovrà versare e provvedere al pagamento della polizza.