Le barriere architettoniche presenti nel condominio riguardano spesso l’installazione dell’ascensore o la realizzazione di una rampa per disabili per l’accesso all’edifico o al piano, all’ascensore o al garage. Per gli edifici pubblici come comuni, biblioteche, ecc., l’eliminazione delle barriere architettoniche è diventata obbligatoria per legge, ma per gli immobili privati come i condomini il discorso è differente.
Abbattimento delle barriere architettoniche
Va subito precisato che il disabile che voglia far installare un ascensore o effettuare qualsiasi opera volta all’abbattimento delle barriere architettoniche non può obbligare il condominio ad affrontare tali lavori, ma è necessario il consenso degli altri proprietari. Dal 2012, infatti, con la legge n. 220 11 dicembre 2012 (“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), raggiungere la maggioranza del quorum assembleare è diventato meno semplice. Il legislatore, infatti, ha ritenuto opportuno aumentare il quorum richiedendo, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Solo in questo modo le spese possono essere ripartite tra tutti i proprietari (secondo i millesimi).
La precedente legge sul superamento delle barriere architettoniche (n. 13 9 gennaio 1989), invece, prevedeva l’approvazione da parte di un terzo dei partecipanti all’assemblea condominiale e un terzo del valore millesimale. La nuova legge, dunque, rappresenta un passo indietro rispetto al passato, che prevedeva importanti agevolazioni per gli inquilini disabili. Oggi, se l’assemblea non delibera l’innovazione, seppure di indubbia utilità, il portatore di handicap deve accollarsi tutte le spese. In caso di dubbio è sempre preferibile rivolgersi al proprio Amministratore di Condominio a Milano.