Le biciclette nei condomini

La crescente maggiore attenzione alle politiche green e all’ambiente, ha portato negli ultimi anni ad un utilizzo sempre più elevato di mezzi di trasporto diversi dalle automobili.

Tra questi, vanno citate sicuramente le biciclette.

In particolare, a modificare le abitudini nell’uso dei mezzi di spostamento, ha contribuito nell’ultimo periodo anche il Bonus Mobilità. Ideato nel 2020 proprio per favorire l’aumento della circolazione di mezzi elettrici, riducendo l’impatto dal punto di vista ambientale e dei consumi.

Questo boom ha però posto l’accento sull’inadeguatezza di molti condomini, sulla possibilità di parcheggio dei veicoli nelle aree condominiali.

Esiste una norma di legge sul parcheggio biciclette nei condomini?

Come ben sappiamo la convivenza condominiale non è mai semplice e spesso basta poco per creare malumori e diverbi tra condomini all’interno di uno stabile.

Generalmente, tra le principali cause di litigio vi è l’occupazione delle parti comuni.

Ecco perché appare sensato chiedersi se il parcheggio delle biciclette nei condomini (in particolare nei cortili e negli androni) sia regolato per legge.

Purtroppo, non esiste una norma specifica in tal senso, per cui disposizioni in tal senso sono sa ricercare nell’interpretazione degli articoli del codice civile relativi all’occupazione degli spazi comuni con le proprie cose.

O in alternativa, da quanto previsto nel regolamento condominiale, qualora quest’ultimo contempli la possibilità di adibire determinati luoghi per scopi specifici, come appunto il parcheggio delle biciclette.

biciclette e parcheggi

Parcheggio biciclette nelle aree comuni

Per poter dare una risposta a tale dubbio, come visto in precedenza occorre andare a verificare cosa prevede il codice civile relativamente all’utilizzo delle aree comuni.

In particolare, l’articolo 1102, afferma che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Dunque, in base a quanto appena detto, la risposta è negativa.

Infatti, dovendo garantire l’uso della cosa comune ad ogni altro singolo condomino per soddisfare le proprie analoghe esigenze, l’occupazione dello spazio risulterebbe d’intralcio a tale scopo.

La differenza tra androne e cortile condominiale

Fermo restando l’impossibilità, secondo la normativa generica, di parcheggiare le biciclette negli spazi comuni, può essere utile effettuare una distinzione tra i diversi spazi comuni condominiali, che potrebbero essere utilizzati per questo scopo.

Da un lato abbiamo gli androni degli edifici. Questi per loro natura non possono essere adibiti a parcheggi, in quanto il loro fine è quello del transito delle persone per accedere agli alloggi.

Per cui lasciare una bicicletta (o un qualsiasi altro oggetto) in tale area, ne modificherebbe la destinazione d’uso, costituendo un intralcio agli inquilini.

Dall’altra parte vi è invece il giardino condominiale. Questo invece, ha il duplice compito di fornire aria e luce agli appartamenti e garantire il passaggio di cose e mezzi quando questo sia possibile e necessario.

Poiché però quest’ultimo, non è generalmente adibito al transito dei condòmini che intendono raggiungere le proprie unità abitative, in linea teorica sarebbe possibile parcheggiare momentaneamente la propria bicicletta, sempre che essa non limiti l’utilizzo della cosa comune per gli altri proprietari.

Laddove invece, il regolamento condominiale vieti espressamente e in modo assoluto il parcheggio delle bici, sebbene momentaneo, allora è d’obbligo astenersi da tale condotta.

parcheggi per biciclette in condominio

Parcheggio biciclette previsto da regolamento

Il divieto di parcheggio delle biciclette, resta dunque valido, a meno del caso in cui non sia previsto esplicitamente all’interno del regolamento di condominio.

In questo caso, infatti, è possibile prevedere uno spazio condominiale destinato alle rastrelliere per le bici.

Posto che tale luogo non possa essere l’androne, per non alterarne la destinazione d’uso, l’unica alternativa, è quella di prevedere un’area dedicata allo stazionamento delle bici all’interno del cortile condominiale.

Conditio sine qua non per creare il parcheggio è che l’area preposta a tale scopo, risulti effettivamente comune agli inquilini.

Potrebbe infatti accadere che il cortile in questione, risulti essere di proprietà esclusiva di un singolo condomino e ciò renderebbe di fatto impossibile la realizzazione del parcheggio.

Autorizzazione dell’assemblea al parcheggio delle biciclette

La creazione di un punto di stazionamento delle biciclette può essere anche deliberato attraverso assemblea condominiale.

In questo caso, infatti, i condomini possono prevedere la realizzazione di innovazioni al fine di migliorare o aumentare il rendimento delle cose comuni.

A tale scopo sarà necessaria una delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti e che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio.

Come è organizzato il tuo condominio nella gestione dei parcheggi delle biciclette? Raccontacelo nei commenti.