Nuove regole sono state emanate per il Bonus Facciate e il nuovo Ecobonus.

In particolare, il DL Rilancio si è occupato di prevedere l’innalzamento dell’aliquota riferita agli incentivi per i lavori di riqualificazione energetica che sono previsti nell’Ecobonus, e che possono comprendere anche, in parte, il così detto Bonus Facciate.

Ecco tutte le regole che bisognerà rispettare, e gli incentivi che si potranno avere per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento.

Ecobonus e Bonus Facciate, quali le nuove regole

All’interno di quello che è stato indicato come DL Rilancio è presente l’articolo 128 che prevede la possibilità di portare fino al 110% quella che è l’aliquota relativa agli incentivi per i lavori di riqualificazione energetica, lavori che sono previsti nell’Ecobonus.

Questi riguarderanno, in modo specifico, le attività che saranno svolte dal 1° luglio fino al 31 dicembre del 2021.

Le tempistiche previste, quindi, sono quelle di un totale di 18 mesi. Anche se queste tempistiche possono sembrare molto ampie, in realtà non è così tanto il tempo che si potrà prendere in considerazione per i lavori e la loro effettiva esecuzione.

Ad esempio, se si pensa alla coibentazione, che è uno dei lavori di rifacimento della facciata che può rientrare anche nel nuovo Ecobonus al 110%, questi possono richiedere molto tempo per poter essere effettivamente realizzati.

Da quella che è la semplice proposta che verrà avanzata, fino alla delibera dell’assemblea condominiale, possono passare molti mesi, mesi che potrebbero essere utili al fine di realizzare il lavoro, ma che possono, invece, portare ad una incertezza relativamente alla possibilità effettiva di mettere in pratica i lavori.

Ecco che, quindi, non bisognerebbe arrivare a sottovalutare le tempistiche, e bisognerebbe muoversi in tempo proprio per evitare di non poter usufruire del bonus e della detrazione.

Ecobonus e bonus facciate, chi ne ha diritto

Il secondo principio che bisognerà valutare sarà quello dell’assegnazione del bonus solamente a chi ne abbia diritto.

In particolare, le opere realizzate dovranno riguardare condomini, o anche unità immobiliari indipendenti, che non siano ancora in costruzione.

Questi dovranno essere una prima casa per chi richieda il bonus, e potranno richiedere le agevolazioni sia le persone fisiche, sia gli imprenditori, ma al di fuori della propria attività di impresa.

Fanno eccezione rispetto a questo principio gli interventi che siano stati compiuti da Iacp oppure da imprese e cooperative che abbiano finalità sociale.

Sono, ovviamente, escluse dal bonus quelle che si possono chiamare “Seconde case” nel caso in cui siano case indipendenti. Vi potranno rientrare, invece, nel caso in cui le seconde case siano parte di un condominio.

Non rientrano, inoltre, gli immobili che siano proprietà di persone giuridiche.

Bonus facciate ed ecobonus, come avviene la cessione del credito

Le detrazioni delle quali ci si sta occupando, consentono l’accesso al credito di imposta, oltre allo sconto in fattura.

Per poter ottenere questi diritti sarà necessaria la vidimazione con un apposito visto a livello di conformità.

Lo sconto in fattura potrà essere pari alla detrazione: questo verrà anticipato dal fornitore che, a sua volta, potrà recuperare lo sconto come credito di imposta.

Il credito di imposta potrà essere anche successivamente ceduto, sia ad altre aziende (ad esempio ai fornitori) sia agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Per poter ottenere la cessione oppure lo sconto, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi. Vi sarà, quindi, anche una comunicazione via telematica rispetto all’Agenzia delle Entrate.

Oltre a questo, per poter ottenere il credito e la detrazione sarà necessaria una dichiarazione da parte di chi abbia effettuato i lavori riferite alla conformità dei lavori stessi rispetto alle normative.

Ad esempio, nel caso in cui si decida di effettuare un cappotto a livello del tetto, sarà l’azienda che effettuerà i lavori e la progettazione a dover indicare la conformità dei lavori stessi rispetto alla normativa vigente, e quindi, alle possibilità di richiesta di un bonus.

Ecobonus e Bonus Facciate, i nuovi requisiti

Già in precedenza era presente un Ecobonus, ed ora ci si potrebbe chiedere se i due bonus possano coesistere, e come.

A livello generale, bisogna sottolineare come l’attuale Ecobonus on decadrà e rimarrà applicabile:

  • Per tutto il 2020 sulle unità immobiliari singole
  • Fino al tutto il 2021 per i condomini

Ma ci sarà un aumento delle percentuali, che prima erano del 50 e del 75%.

Per poter ottenere quella che è la nuova percentuale, pari al 110%, sarà necessario:

  • Eseguire lavori di rifacimento della facciata che riguardino anche la parte energetica
  • Eseguire dei lavori che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio

Nel caso in cui non sia possibile sarà sufficiente conseguire la classe energetica più alta.

Per poter individuare il miglioramento della classe energetica sarà necessario avere un attestato di prestazione energetica che dovrà essere stato rilasciato da un tecnico abilitato.

Inoltre, la dichiarazione dovrà essere stata rilasciata con la forma della dichiarazione asseverata.

Oltre alla classe energetica, bisognerà dimostrare anche il carattere congruo dei costi sostenuti, in modo da evitare che vi siano abusi sotto questo profilo.

Anche i materiali che saranno stati utilizzati dovranno rispettare i criteri ambientali minimi, quindi dovranno essere specifici e dovranno avere delle caratteristiche particolari, indicate all’interno del decreto del Ministro dell’Ambiente dell’11 Ottobre 2017.

Grazie a queste nuove regole, inoltre, il nuovo Ecobonus al 110% potrà essere rimborsato dal Fisco in cinque anni, invece che in dieci, accorciando notevolmente le tempistiche.

Bonus facciata ed Ecobonus, gli interventi che vi rientrano

Infine, ecco un piccolo elenco degli interventi che possono rientrare in questi bonus:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio, come, ad esempio, le facciate e il tetto. Questo isolamento dovrà riguardare almeno il 25% della superficie esterna dell’edificio stesso.
  • Modifica o sostituzione della climatizzazione comune dell’edificio o della casa che migliorino notevolmente le prestazioni, ad esempio con impianti a condensazione
  • Installazione di impianti fotovoltaici, ma solo se siano già stati eseguiti lavori che riguardino la parte esterna degli edifici, come la facciata