L’appoggio di una canna fumaria sul muro comune di un edificio del condominio non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto che ogni condomino può installare a sue spese, sempre che non modifichi le linee architettoniche dell’immobile, non pregiudichi la stabilità e la sicurezza del palazzo e non impedisca l’uso paritario agli altri condomini della parete comune perimetrale interessata.

Cosa dice il Codice Civile

Secondo l’articolo 1102 del Codice Civile, relativo all’uso della cosa comune “Il singolo condomino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità”.

Rispetto delle distanze

Il singolo condomino, il quale può rivolgersi anche all’amministratore di condominio a Milano per ulteriori chiarimenti, ha titolo a ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune (nel rispetto dei limiti sopracitati), anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso. Per quanto riguarda il rispetto delle distanze, la canna fumaria installata sul muro perimetrale comune non può essere superiore a 75 cm. (a volte 1 mt.) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Inoltre, non deve ridurre considerevolmente la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata.

Infine, le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla canna fumaria non devono in alcun modo superare il limite della normale tollerabilità.