Quando si verifica un sinistro nel condominio, è necessario seguire alcune regole affinché l’Assicurazione del fabbricato provveda all’indennizzo. La prima è mantenere inalterato l’oggetto o il bene danneggiato e conservare ogni prova del fatto. In secondo luogo è necessario che l’amministratore contatti il prima possibile la compagnia assicurativa, esponendo l’accaduto e compilando correttamente l’apposito modulo di dichiarazione di sinistro.
Questo passaggio è di fondamentale importanza, poiché quasi tutte le polizze assicurative obbligano a comunicare ala compagnia il verificarsi dell’evento assicurato entro termini prestabiliti e, non di rado, categorici. In caso di denuncia tardiva, infatti, il Codice Civile stabilisce che l’assicurazione ha il diritto di ridurre il risarcimento in base al danno da essa sofferto per tale ritardo.
L’entità del danno viene stabilita dal liquidatore tramite la perizia svolta da un libero professionista incaricato dalla compagnia assicurativa. Se la somma proposta risulta inadeguata, l’amministratore può rivolgersi a un perito di sua fiducia, ma chiaramente quest’ulteriore onere sarà a carico dell’assicurato. Il diritto all’indennizzo assicurativo si prescrive in 2 anni dalla denuncia del sinistro. In caso di eventuali ritardi nella liquidazione del danno, perciò, è necessario che l’amministratore di condominio invii una formale richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) affinché i propri diritti non decadano.
Esistono dei casi, tuttavia, in cui il condominio è esonerato dal risarcimento, definiti “fortuiti”, ad esempio:
- Caduta di tegola dal tetto: quando cade una tegola dal tetto è sempre indice di scarsa manutenzione (per questo la responsabilità di un conseguente sinistro è del condominio stesso). Ci si può rivalere sul costruttore qualora si tratti di un vizio di costruzione, ma solo a patto che siano trascorsi 10 anni dalla consegna del condominio.
- Pavimento scivoloso e gradini sconnessi (rampe di scale principali e rampe di accesso al garage se presenti): anche in questo caso la responsabilità è a carico del condominio, in quanto è tenuto alla corretta manutenzione dello stabile.
- Corrimano difettoso e/o rotto o assente: in caso di incidenti la responsabilità è da imputarsi al condominio stesso.
- Percorso all’interno del condominio pericoloso: anche in questo caso, gli eventuali danni sono a carico del condominio.
È sempre cura del condominio effettuare una corretta manutenzione ed è tenuto eventualmente all’eliminazione di potenziali pericoli.