I dispetti tra vicini sono piuttosto frequenti nel condominio e spesso rappresentano una prosecuzione delle liti in assemblea. La realtà condominiale, infatti, è un terreno piuttosto fertile per la nascita di dissidi, ma non sempre tollerabili. Quando il comportamento dispettoso diventa insistente o addirittura persecutorio può scattare la condanna penale.

Secondo una recente sentenza della Cassazione (n.31622 del 17 luglio 2014) chi disturba il vicino incorre nel reato di molestie solo quando la molestia è petulante, ripetuta nel tempo e non si esaurisce in episodi isolati. Ne consegue che gli atteggiamenti dispettosi, anche se spiacevoli per la vittima, debbano avvenire con una certa costanza e abitualità per essere penalmente perseguibili.

In alcuni casi i dispetti possono rientrare nel reato di stalking (es. telefonate mute, appostamenti nell’androne del palazzo del condominio, rumori molesti che si protraggono per settimane, ecc.). La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 ha stabilito che: “Integra il reato di stalking la molestia ripetuta nei confronti dei condomini di un edificio in modo da produrre in essi uno stato d’ansia. Ne consegue che vi è l’esistenza del cosiddetto stalking condominiale ogni qual volta un vicino di casa molestia un altro vicino, o altri vicini, con una serie di azioni volte a: ingenerare in loro un fondato timore per l’incolumità propria o di un familiare; costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini”.

Prima di fare la denuncia è sempre bene rivolgersi all’Amministratore di Condominio, che è comunque tenuto a interrompere gli atti illeciti fungendo da mediatore tra i proprietari dello stesso immobile. Qualora venga accertato lo stalking condominiale, il magistrato diffiderà il vicino di casa determinandone l’allontanamento dal condominio. In tal caso l’amministratore predisporrà una comunicazione ufficiale per informare tutti i condomini sulla conclusione del caso.