Il condominio può essere ritenuto responsabile per i danni derivanti dalla mera esposizione all’ amianto? Sembra che la responsabilità si possa ravvisare anche per danni non fisici e anche in situazioni non particolarmente chiare.

Le responsabilità del condominio, infatti, costituiscono uno dei punti per i quali spesso veniamo chiamati a gestire una situazione problematica: non si sa come muoversi e a che cosa appellarsi. Esiste sempre una soluzione per ogni tipo di controversia, e noi lo sappiamo, in quanto ce ne occupiamo molto più spesso di ciò che si potrebbe pensare.

Il caso di specie

In questo caso si vuole fare riferimento ad una fattispecie che è stata recentemente esaminata dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 26 luglio del 2017, che si è occupata della materia dell’esposizione all’amianto nel condominio.

Il caso vedeva la presenza di una condomina, che si potrà chiamare Signora Rossi, la quale, dopo aver acquistato un appartamento in un condominio si era occupata di effettuarne la ristrutturazione di tipo integrale. Trascorsi due anni dalla ristrutturazione, la signora Rossi era stata avvertita dalla Signora Bianchi, che si trovava al piano sottostante, della presenza di macchie di umidità.

Esse, presenti sul soffitto, corrispondevano al bagno della signora Rossi e in merito alla questione era stato informato anche l’amministratore di condominio, il quale aveva inviato un tecnico dopo un termine di quattro mesi dalla segnalazione.

Il problema sembrava essere quello dell’umidità proveniente dal piatto doccia della Signora Rossi. Dopo ulteriori due mesi, il condominio decise di condurre un’indagine, realizzata con gli infrarossi, per capire quale fosse l’effettiva causa delle macchie di umidità.

La stessa sembrava essere stata provocata dalla rottura di un tubo, ma in quella sede venne scoperto anche l’ amianto. Proprio a causa di tale scoperta ogni lavoro venne sospeso e la signora Rossi si ritrovò con il vano aperto e con la possibilità ipotetica di un’esposizione all’ amianto per molto tempo.

L’intervento in giudizio

A seguito del problema descritto, la Signora Rossi ha promosso un’azione giudiziaria contro il condominio sia per il ritardo nell’intervento, sia per i danni che essa aveva dovuto affrontare per il fatto di aver dovuto svolgere da sola dei lavori che sarebbero stati di competenza comune del condominio.

La situazione era già complessa, e ad essa si aggiungeva la possibile esposizione, per la signora Rossi, all’ amianto per il periodo di due mesi complessivi.

Il rischio dell’ amianto

In generale, a livello condominiale esistono delle regole che riguardano l’esposizione all’amianto e che si riferiscono alle parti comuni dello stabile, e non ai singoli appartamenti.

Nel caso di specie, ad esempio, l’amianto sarebbe stato ritrovato a livello della braga condominiale facendo nascere la necessità di un intervento per evitare che la signora Rossi continuasse ad essere esposta al materiale dannoso.

In ogni situazione “ambigua” la legge 2579 del 1992 prevede la necessità di far effettuare delle ispezioni per la presenza di amianto da parte di un tecnico specializzato che dovrà controllare se il materiale dannoso sia o meno presente.

Qualora, a seguito dell’accertamento (che potrà anche coinvolgere il laboratorio analisi correlato al tecnico che effettui il sopralluogo) risulti l’effettiva presenza dell’amianto, l’assemblea dovrebbe occuparsi di predisporre gli interventi da effettuare per rimettere in sicurezza lo stabile.   Tali interventi sono quelli classici di bonifica che vengono ormai effettuati in tantissimi palazzi.

Nel caso in cui, invece, non si intervenga tempestivamente il condominio potrà essere ritenuto responsabile per i danni derivati dall’esposizione all’amianto.

I danni risarcibili

Nel caso di specie la signora Rossi era ricorsa al tribunale per ottenere un risarcimento relativo a diversi tipi di danni:

  • Il danno derivato dal fatto di aver dovuto attendere molti mesi prima di poter riutilizzare in modo completo il proprio bagno e prima di poter riavere la libera disponibilità dell’appartamento;
  • Il danno derivante dalla necessità di effettuare in proprio degli interventi che erano di competenza del condominio;
  • Il danno che derivava dall’esposizione all’amianto;

quest’ultimo tipo di danno non poteva, ovviamente, essere di tipo fisico, in quanto l’amianto è capace di esplicare la sua azione dannosa anche dopo decenni e in modo piuttosto “silenzioso”.

Il danno lamentato, e successivamente riconosciuto dal tribunale, dalla signora Rossi si riferiva al suo stato morale. La donna, infatti, si è ritrovata in una situazione di preoccupazione costante per il fatto di essere stata esposta per molti mesi all’amianto senza poter fare nulla.

Il danno può essere ritenuto non solo sussistente, ma anche da risarcire, nel caso in cui l’amministratore di condominio, anche a seguito di apposita segnalazione da parte dei condomini, abbia deciso di non intervenire tempestivamente e sia, quindi, rimasto inerte in una situazione pregiudizievole.

Quindi, il tribunale ha potuto ritenere sussistente il danno morale per la Signora Rossi indipendentemente dalla presenza di un effettivo danno biologico, e quindi materiale, che potrebbe essere derivato dal fatto di essere stata esposta all’amianto.

La decisione del Tribunale

Nel caso specifico il Tribunale di Roma ha deciso a favore della signora Rossi in merito non solamente alla sussistenza di danni materiali, ma anche di danni morali. Questi hanno riguardato la possibilità che la salute della donna venisse lesa, e il fatto per il quale la padrona di casa abbia anche subito un danno a livello della sua vita personale e di relazione.

Per questo motivo, il condominio è stato successivamente condannato a liquidare 30 mila euro a favore della signora Rossi.

Il conclusione

Si può, a seguito dell’esame di questa interessante sentenza, capire come il condominio possa essere ritenuto responsabile per i danni da amianto, sia nel caso in cui questi abbiano determinato una malattia del corpo, sia in relazione allo stato morale della persona danneggiata che, ad esempio, potrebbe aver vissuto per mesi nella paura di sviluppare un tumore a causa della presenza del materiale pericoloso.

Inoltre, anche a livello più generale, un condominio può sempre essere indicato come responsabile per il disagio che un occupante abbia dovuto subire, qualora si rendano necessari interventi nelle parti comuni e di competenza condominiale, e questi non vengano eseguiti, oppure vengano effettuati con molto ritardo rispetto alla segnalazione del soggetto interessato.

Se stai cercando nuove offerte per la gestione del tuo condominio, vai sul nostro sito, saremo lieti di darti tutte le informazioni in merito, ti basta cliccare su: “CHIEDIMI UN PREVENTIVO”