Secondo la tutela prevista dall’art.1120 c.c., per decoro architettonico si intende “l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata armonica fisionomia” e prevede che determinate innovazioni non possono alterarlo. In parole semplici, rappresenta l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali di un edificio condominiale, che gli conferiscono una certa caratteristica e una determinata impronta.
La legge ha il proposito di vietare i peggioramenti del decoro architettonico in quanto questo può portare ad una modifica sia del valore delle proprietà individuali che quello delle parti comuni dell’edificio. Qualsiasi innovazione deve rispettare l’aspetto originario della struttura, senza mutarne gli elementi peculiari.
Quindi, tutto ciò che può compromettere l’identità estetica dell’edificio, o, per l’esattezza, ne interrompa la linea armonica, diventa alterazione o, per meglio dire, lesione. Ma quando si può dire che vi sia lesione nell’estetica di un edificio e in cosa consistono le lesioni? Ecco di seguito maggiori dettagli.
La lesione va definita in base alle condizioni dell’edificio
Premesso che il decoro architettonico non è un valore oggettivo e assoluto, ma un bene comune immateriale ed è da sottolineare che questo va valutato a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e non in base a quelle dell’ambiente e del contesto in cui si trova.
Quindi, ogni alterazione riguarda l’edificio in sé e non quello confinante e opera solo nei confronti dei condomini del palazzo oggetto dell’intervento. Per poter definire un intervento come lesione del decoro si deve comunque tenere conto della situazione in cui versava l’edificio prima dell’intervento stesso.
Possono essere definite lesioni opere edili appariscenti
Le opere edili appariscenti possono essere definite lesioni e come tali sono quelle che vanno ad alterare il decoro architettonico dell’edificio, in quanto vanno ad incidere sulla forma e sulla facciata del fabbricato condominiale, causando un peggioramento estetico e uno squilibrio evidente dell’aspetto decorativo.
Ad esempio, se si devono eseguire lavori di manutenzione della facciata e si decida di rimuovere degli stucchi decorativi che costituiscono una caratteristica del prospetto, è chiaro che si tratta di un intervento che comporta una modifica della conformazione materiale dello stabile e ne altera l’aspetto estetico. In ogni caso, è bene sottolineare che la lesione è tale quando un intervento provoca un danno estetico di una certa entità e che pregiudichi il valore dell’edificio e delle unità immobiliari di cui è composto.
L’applicazione di questa normativa da parte dell’amministratore di condominio Milano, riguarda tutti gli edifici e può trattarsi di un edificio con particolare pregio storico-artistico come di un edificio comune, che ha allo stesso modo del primo altrettanti caratteristiche che lo rendono piacevole ed armonioso esteticamente.
Tutela del decoro architettonico riguarda anche le opere visibili dall’esterno
La tutela del decoro architettonico non riguarda però solo le opere edili che peggiorano l’estetica di un edificio, ma ha lo scopo di tutelare tutto ciò che sia visibile dall’esterno nel fabbricato condominiale. In riferimento a ciò, l’installazione di condizionatori d’aria è considerata una delle lesioni più gravi per il decoro architettonico di un edificio: la protesta diventa grave quando l’unità esterna viene sistemata sul prospetto principale e sia quindi alla vista di tutti.
E’ da dire però che, in presenza di un regolamento di condominio che non vieta questa soluzione, la questione può essere valutata dal giudice che ha la facoltà di valutarne la gravità per decidere di conseguenza.
Ogni condomino può effettuare innovazioni in relazione all’armonia dell’edificio
L’interesse collettivo dei condomini è quello di eseguire opere che non rechino danno alle parti comuni dell’edificio e quindi che agiscano in tutela del bene comune, ovvero del decoro architettonico. L’articolo 1122 c.c. invita quindi ogni singolo condomino ad agire con spirito di solidarietà e cooperazione e stabilisce che nessuno può arrecare interventi che pregiudichino il decoro sia sulle parti comuni che sulle proprie, se queste vanno a ledere il decoro architettonico.
La norma stabilisce che l’uso della propria porzione individuale di immobile deve essere tenuta in maniera tale da non alterare il decoro architettonico. Riguardo i balconi, ad esempio, anche se sono ritenuti elementi non portanti della struttura dell’edificio e non rappresentino parti comuni dell’edificio ma siano di proprietà di ogni singola unità immobiliare, incidono sul decoro architettonico in quanto inerenti alla facciata.
Quindi, ogni loro trasformazione va ad attuare una modifica sostanziale nell’armonia e nello stile dell’edificio: per questo motivo la trasformazione di un balcone in veranda e la relativa chiusura in alluminio e vetri va a modificare l’armonia della facciata e rappresenta dunque una lesione al decoro dell’edificio.
A questo proposito, è doveroso ricordare che, ogni modifica esterna apportata da uno dei condòmini senza previa autorizzazione dell’assemblea condominiale, è soggetta ad essere identificata come abusiva e può essere sottoposta al giudizio del singolo condomino che intende agire a tutela del bene comune.
Il condomino presieduto dall’amministratore condomio Milano, che ha operato senza il consenso degli altri condomini può essere obbligato a risarcire il danno e a ripristinare la parte interessata dell’edificio. Anche il no di un solo condomino incide sulla non fattibilità dell’intervento di modifica.
In conclusione
Il decoro architettonico è un bene comune e come tale va tutelato. A regolare questa materia vi è una normativa che impedisce di effettuare lesioni che vadano ad interferire con l’armonia delle linee architettoniche dell’edificio, di qualunque tipo esso sia.
Anche riguardo all’installazione di condizionatori d’aria, inferriate, tende da sole e quant’altro, che ogni condomino vuole introdurre apportando quindi una visualità esterna diversa dalla precedente, è tenuto a comunicarlo all’amministratore che a sua volta informerà l’assemblea condominiale. Infatti, a decidere in ogni caso sono sempre i condomini e se una decisione viene presa all’unanimità è possibile realizzare sia gli interventi di natura edile sia quelli di installazione di condizionatori, tende da sole o altro.
Al contrario, in presenza di un regolamento di condominio contenente specifiche clausole, quindi limiti e divieti imposti ai singoli condomini, è necessario attenersi ad esse. Tra i limiti imposti dal regolamento vi possono essere anche il divieto di installazione di inferriate, tende da sole e altri elementi similari che incidono sul decoro della facciata del condominio.
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