La fornitura dell’acqua potabile può essere sospesa in due casi: quando non si paga la bolletta al fornitore, se l’utenza è individuale o quando non si paga il condominio, in caso di impianto centralizzato. La seconda ipotesi è stata contestata da alcuni tribunali in ragione del fatto che l’acqua sarebbe un bene indispensabile (senza l’energia elettrica si può vivere, ma senza l’acqua non è possibile), quindi anche in caso di morosità non potrebbe essere mai interrotta.
L‘ipotesi di interrompere la fornitura idrica al condomino moroso tuttavia sta prendendo sempre più piede. Non sono pochi gli amministratori di condominio che procedono alla chiusura dei tubi di collegamento con l’appartamento di chi non paga le quote mensili condominiali. Il Codice Civile, infatti, consente all’amministratore di sospendere i cosiddetti “servizi condominiali suscettibili di godimento separato”, cioè di quei servizi per i quali è possibile prevedere l’erogazione solo ad alcuni condomini e non ad altri (es. l’accesso alla piscina condominiale, al deposito delle bici, ecc.)
La sospensione della fornitura dell’acqua potabile, tuttavia, è legittima solo se la morosità si protrae da oltre 6 mesi alla chiusura dell’esercizio in cui la mora è emersa oppure dal giorno dell’approvazione in sede assembleare del rendiconto-consuntivo relativo all’esercizio appena chiuso.
Per evitare di subire azioni di responsabilità, gli amministratori, prima di procedere al distacco della fornitura idrica per morosità condominiale, tendono a farsi prima autorizzare dal tribunale presentando un ricorso d’urgenza. In questo modo si ottiene un’ordinanza con cui viene consentito di interrompere il servizio.