L’ecobonus 110% è ormai diventato parte della gestione di molti condomini, soprattutto per chi abbia la necessità di effettuare lavori di rifacimento e ristrutturazione.
In relazione al bonus sono stati, però, di recente emessi alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate che si è occupata, con la Risoluzione N60/E del 28 settembre del 2020, di inserire delle indicazioni importanti riferite soprattutto ai limiti di spesa che consentono di beneficiare dell’ecobonus.
A livello ancora più specifico, la risoluzione si occupa degli interventi che siano stati realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, e sulle singole unità immobiliari.
Ecco, quindi, tutte le novità relative ai limiti di spesa per il nuovo Ecobonus 110%.
Ecobonus 110%, le precisazioni sui limiti di spesa
L’Agenzia delle Entrate si è occupata di effettuare alcune precisazioni in merito ai limiti di spesa che possono riguardare l’Ecobonus 110%, soprattutto per i lavori di rifacimento all’interno dei condomini.
Se, infatti, l’Agenzia ha ripreso le disposizioni normative ha indicato ulteriori limitazioni per le spese.
Si parte dall’ambito condominiale: è stato precisato che, nel caso in cui gli interventi di isolamento termico delle superfici opache dovessero riguardare gli edifici in condominio, la detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese in un importo variabile sulla base del numero delle unità immobiliari delle quali si compone l’edificio.
L’Agenzia ha aggiunto che, nel caso in cui l’edificio sia composto da un numero di unità comprese tra due e otto, il limite massimo di spesa ammesso per il superbonus sarà pari a 40 mila euro, una cifra che dovrà essere moltiplicata per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio.
Quindi, ad esempio, nel caso in cui le unità immobiliari siano 5 il totale delle spese ammesse sarà di 200 mila euro.
L’Agenzia delle Entrate si è occupata anche degli interventi antisismici dedicati alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici e, in generale del rischio sismico.
La detrazione, in questo caso, potrà essere calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Ad esempio, quindi, per un edificio che abbia quattro unità immobiliari si avrà un limite massimo di spesa pari a 384 mila euro.
In relazione a tutte queste specificazioni, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in presenza di interventi che siano realizzati sulle parti comuni di condomini, l’ammontare di spesa che verrà determinato secondo queste regole costituirà il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono.
Ogni condominio, quindi, oltre a dover controllare tutti i requisiti per l’Ecobonus 110%, potrà calcolare la propria detrazione sulla base della spesa a lui imputata in relazione ai millesimi di proprietà, o prendendo in considerazione i diversi criteri che siano previsti dagli articoli 1123 del Codice Civile e seguenti.
Ecobonus al 110% in condominio, cosa accade per più interventi contemporaneamente
Una ulteriore specifica che è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate riguarda il limite massimo di spesa nei condomini nel caso in cui si effettuino diversi interventi contemporaneamente, e tutti agevolabili.
In questo caso, il limite massimo di spesa che sarà ammesso per la detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Quindi, si può pensare al caso per il quale sull’edificio in condominio siano realizzati interventi relativi al rischio sismico e anche la posa in opera del cappotto termico.
In questo caso, il limite massimo di spesa ammesso per il superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi presi in considerazione.
In una situazione di questo tipo si potrà usufruire della detrazione corrispondente a condizione che siano contabilizzate in modo distinto le spese riferite ai diversi interventi.
Se si rispettano queste limitazioni sarà possibile usufruire del nuovo ecobonus anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al successivo compimento degli interventi che riguardino la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere, che sono necessarie al fine di completare la posa del cappotto termico.
La detrazione in oggetto potrà essere calcolata da ogni condominio in relazione alla spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà oppure ai diversi criteri applicabili sempre secondo le indicazioni del Codice Civile.
Ecobonus 110% sui condomini, la necessità dell’intervento trainante
All’interno delle domande e risposte frequenti presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate si fa anche il punto in merito ai così detti interventi trainanti.
Infatti, per poter usufruire dell’ecobonus all’interno del singolo appartamento sarà necessario che sia stato effettuato almeno un intervento trainante a livello delle parti comuni.
Tra questi rientrano sicuramente quelli riferiti al cappotto termico, e in generale alla classe energetica di appartenenza per l’intero condominio, e anche quelli antisismici. Come evento “trainato” si potrà pensare alla sostituzione degli infissi, ma anche alla sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo per singola unità immobiliare.
Per i condomini il limite massimo di spesa che potrà essere ammesso in detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari.
Questo a condizione che siano contabilizzate in modo distinto le spese riferite ai diversi interventi, e che siano rispettati gli adempimenti previsti in modo specifico per ciascuna detrazione.
Infine, sulla base di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in caso di interventi trainati che siano finalizzati al risparmio energetico, e che siano stati realizzati sulle singole unità immobiliari, l’ecobonus 110% spetterà per le spese sostenute per gli interventi che siano stati realizzati su un massimo di due unità immobiliari.
Sarà, però, possibile usufruire di questo bonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati all’interno delle parti comuni del condominio, nel caso in cui queste diano diritto all’agevolazione con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino. In questo caso l’applicazione potrà avvenire indipendentemente dal numero delle unità immobiliari che siano presenti all’interno del condominio.
Le regole, quindi, sono sicuramente ferree ma con qualche attenzione in più sarà possibile non solo rispettarle, ma anche ottenere il proprio ecobonus al 110%.