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Dal I gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica B2B (business to business) e B2C (business to consumer). L’obiettivo? Contrastare l’evasione fiscale e le truffe IVA. Ad annunciare la novità è stato il provvedimento n. 89757/2018 e la circolare n. 8/E con cui l’Agenzia delle Entrate evidenzia le modalità per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per cessazione di beni e prestazioni di servizi.
Lo strumento è stato esteso anche al condominio. E ci sono ancora punti oscuri da chiarire. Ad esempio, quali conseguenze avrà lo strumento sui condomini e sui fornitori? Proviamo a chiarire qualche dubbio sulla fatturazione elettronica in condominio.
Fattura elettronica in condominio: quale tipo di fattura va emessa?
Il condominio è un soggetto giuridico privo di partita IVA (salvo casi particolari) e quindi viene inteso come un consumatore finale dotato di codice fiscale e destinatario della fattura elettronica.
Il condominio per ricevere le fatture elettroniche deve avere PEC o codice destinatario?
Questa è una delle domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica in condominio il condominio, essendo equiparato a un utente finale, non è tenuto ad avere e comunicare un indirizzo PEC ai fornitori e nemmeno un codice destinatario proprio o di un provider accreditato per le fatture elettroniche. Tuttavia, sta al condominio capire se può essere utile dotarsi di queste soluzioni. In pratica, non è una decisione obbligatoria ma facoltativa.
Come compilare la fattura elettronica per il condominio?
Come compilare la fattura elettronica per il condominio? Se non ci sono indirizzo PEC e codice destinatario il fornitore dovrà scrivere nel campo dedicato al codice destinatario il valore prestabilito “0000000” (7 zeri) lasciando vuota l’area PEC destinatario.
Insomma, il procedimento è lo stesso per una fattura che deve essere emessa nei confronti di un soggetto privato. In tal caso la fattura elettronica verrà recapitata nel cassetto fiscale del condominio.
Il discorso cambia se il condominio è in possesso dell’indirizzo PEC e codice destinatario. Il fornitore dovrà compilare i campi dedicati e non potrà ignorarli. Il condominio riceverà la fattura nella PEC o nel portale dedicato a cui fa riferimento il codice SDI a cui fa riferimento il fornitore.
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La fattura analogica non serve più?
Con il sistema della fatturazione elettronica in condominio il fornitore deve consegnare la copia della fattura inviata alSdl (Sistema di Interscambio) anche attraverso strumenti di ricezione tradizionali. Sto parlando di consegna a mano, email, posta.
Infatti, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018 sottolinea che il fornitore deve consegnare al cliente finale: “ Copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.
Il condominio può conservare le fatture elettroniche?
Altro punto da chiarire sulla fatturazione elettronica in condominio: le fatture elettroniche vanno conservate? La risposta è no in quanto il condominio non è titolare di partita IVA. Lo afferma anche il DM 17/06/2014. Il discorso è diverso se il condominio è titolare di partita IVA. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una zona specifica dove conservare le fatture. Basta accedere alla propria area personale del servizio Fatture e Corrispettivi, in alternativa puoi usare un provider privato.
Fatturazione elettronica in condominio: cosa ne pensi?
La fatturazione elettronica in condominio è realtà. In questo articolo ho chiarito i principali interrogativi che ruotano intorno a quest’argomento su cui c’è ancora molto da approfondire e di cui mi occuperò ancora. Ora vorrei ascoltare la tua opinione. Cosa ne pensi del sistema di fatturazione elettronica? Lascia la tua opinione nei commenti.
Grazie