I contratti con tacito rinnovo, annuali o pluriennali che siano, sono sempre sfavorevoli per il contraente. Questo tipo di contratti, infatti, vanno a tutto vantaggio del fornitore, in quanto gli assicurano la prosecuzione del contratto (attraverso il rinnovo automatico), agevolata anche dall’inerzia del consumatore nella disdetta, che si fa prendere dalla pigrizia o dalla dimenticanza.
Secondo la legge i contratti non possono avere una scadenza “a tempo indeterminato”, ma prevede il rinnovo automatico di anno in anno o di altre frazioni di tempo più o meno lunghe, a patto che non intervenga una formale disdetta, che generalmente è sottoposta ad alcune condizioni, come: l’invio tramite raccomandata A/R, entro un certo periodo di tempo prima del rinnovo automatico del contratto e la spedizione ad un determinato indirizzo del fornitore indicato nel contratto stesso.
Queste clausole sono definite vessatorie, dal momento che vessano gli interessi del consumatore. Questo significa che, tutte le volte in cui il contratto non è stato ragionato, scritto e voluto da entrambi le parti, ma l’una abbia imposto all’altra le proprie condizioni generali (es. con i moduli prestampanti), senza alcuna possibilità, quindi, di intervenire sul contenuto, la legge pone una garanzia: la clausola è inefficace se non viene appositamente sottoscritta, anche con un semplice richiamo a fine contratto.
Ciò vuol dire che non è sufficiente soltanto la firma apposta in calce alla scrittura privata, ma ne serve una seconda, in corrispondenza di un apposito richiamo testuale, nel quale si chiede al contraente di prestare attenzione a tutte le clausole vessatorie presenti nel contratto e richiamante ad una ad una. Se il modulo contenente le condizioni generali di contratto, comprensive della clausola vessatoria, non riporta la seconda firma del consumatore, perciò, il contratto si può considerare sciolto già alla prima scadenza e, quindi, non sono dovuti ulteriori pagamenti dal cliente, né tantomeno lettere di disdetta.
Potete scaricare il modulo di disdetta qui.