Le infiltrazioni d’acqua sono una delle cause più frequenti di danni subiti dagli appartamenti all’interno di un condominio. In linea generale, se le infiltrazioni sono state provocate dalla rottura di una tubatura condominiale o comunque sono provenienti da parti comuni dell’edificio spetta al condominio farsi carico dei lavori di ripristino e del risarcimento dei danni subiti da arredi, suppellettili e rivestimenti (Articolo 2051 del Codice Civile). Inoltre, il condominio dovrà risarcire il proprietario dell’appartamento anche dei costi sostenuti per affittare un’altra casa, essendo la sua abitazione momentaneamente inservibile (Cass. N. 6128/2012).

È compito del condominio e quindi dell’amministratore di condominio a Milano, infatti, provvedere alla custodia e alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni dell’edificio. Tuttavia, esistono delle eccezioni. Quando le infiltrazioni, infatti, provengono dai muri perimetrali e si riesce a provare che sono connessi a un grave difetto di costruzione, il risarcimento dei danni può essere richiesto sia dal proprietario dell’abitazione sia dal condominio all’impresa che ha effettuato i lavori, entro 10 anni da quando sono stati terminati.

Qualora le infiltrazioni, inoltre, siano provenienti dalle tubature di proprietà del singolo condomino, è quest’ultimo a dover rispondere dei danni che sono derivati (anche nel caso in cui i difetti delle tubazioni preesistevano all’acquisto dell’immobile). Anche in questo caso, quindi, è il custode del bene a essere ritenuto, a priori, responsabile dei danni cagionati dal bene stesso a terzi.

In caso di locazione, la sentenza numero 21788/2015 della Corte di cassazione ha stabilito che il proprietario dell’immobile conserva la custodia delle strutture murarie e degli impianti, mentre è il conduttore a diventare custode degli accessori e delle altre parti di un bene locato. Ne consegue che spetta all’inquilino la responsabilità per le infiltrazioni d’acqua derivanti dalla rottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico (dal momento che poteva essere tranquillamente sostituito senza rompere alcunché).