Chi innaffia le piante sul balcone senza prestare attenzione alla proprietà dei vicini può andare incontro a una condanna penale. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza 21753 del 28 maggio 2014, ha stabilito che, innaffiare i fiori del proprio appartamento, facendo cadere acqua e terriccio al piano di sotto, rientra nella fattispecie di cui all’art. 674 del codice penale: “Getto di cose pericolose“.

Questo reato punisce con una multa di massimo 206,00 euro o persino con l’arresto fino a 1 mese, chi getta o versa in un luogo pubblico, cose atte a offendere o a sporcare o a molestare persone. A onor del vero, alla stessa pena soggiace anche chi immette vapori, gas o fumo che si rivelino ugualmente molesti o finanche dannosi.

L’articolo 674 del codice penale, infatti, recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Chiaramente, la norma in questione configura un reato di pericolo presunto, come tale sanzionabile non soltanto se si è verificato un danno. Questo significa che non esiste alcuna differenza fra chi, innaffiando con un recipiente le piante del proprio balcone, fa cadere l’acqua al piano sottostante e chi, sapendo che l’acqua cade, non fa nulla per evitarlo. Dunque, la legge non ammette un comportamento disattento o peggio ancora menefreghista.

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