Una modifica dell’ascensore che consenta di allungarne il percorso può essere effettuata da un singolo condomino, magari per consentire di far arrivare l’ascensore sino al suo piano? In merito a questa questione è intervenuta la Corte d’Appello di Milano, sezione III, con la sentenza 2145 del 2017.
Infatti, questo tipo di fattispecie è sicuramente stata esaminata per molti altri casi, anche se sarà sicuramente meno frequente rispetto a quella della semplice ripartizione delle spese per la realizzazione o il rifacimento dell’ascensore stesso.
Il condomino che voglia “allungare” l’ascensore
In particolare, la Corte si è occupata di un caso nel quale un condomino voleva, a sue spese, allungare il percorso dell’ascensore in modo che questo arrivasse anche dal quarto al quinto piano. In molti palazzi, infatti, l’ultimo piano è spesso sprovvisto di ascensore perché ospitava, un tempo, soffitte e mansarde oggi ristrutturate.
A livello sintetico, per i giudici questo caso dovrà essere trattato come una fattispecie di uso della cosa comune, e non come una vera e propria innovazione. Il condomino aveva proposto questa possibilità in assemblea, ma la stessa aveva deliberato con una risposta negativa. La delibera era stata impugnata dal condomino che era già ricorso al giudice di primo grado, che gli aveva dato ragione.
Tuttavia, l’assemblea ha deciso di impugnare la sentenza di primo grado arrivando sino alla Corte d’Appello che ha, comunque, riconfermato quanto indicato dal giudice di primo grado.
Infatti, le motivazioni che sono state aggiunte alla decisione di appello sono riferibili non solo all’interesse della parte singola, ma anche a quello di tutto il resto del palazzo.
Le motivazioni della decisione
La Corte d’Appello ha deciso positivamente rispetto alla richiesta del singolo condomino, confermando le indicazioni del giudice di primo grado, poiché, ha specificato, l’intervento che il soggetto avrebbe potuto realizzare, seppur presente a livello delle parti comuni, non sarebbe andato ad alterare quello che era l’utilizzo, e anche la destinazione, delle parti stesse.
Quindi, il fatto di inserire un prolungamento dell’ascensore e di eseguire dei lavori per fare questo intervento, non avrebbe non solo danneggiato gli altri condomini, ma avrebbe anche consentito che questi continuassero ad utilizzare le parti comuni del palazzo sempre nello stesso modo.
Inoltre, avrebbe anche consentito di aumentare il valore degli alloggi posti al quinto piano, in quanto successivamente raggiungibili mediante l’uso dell’ascensore.
Per questo motivo, la Corte ha indicato come la delibera assembleare che era stata originariamente impugnata debba essere dichiarata nulla. Ha, invece, indicato come sia valida la delibera stessa in merito alla possibilità di installare i pannelli solari a livello del lastrico solare comune, e non solo con riferimento alla proprietà del singolo condomino, così da conferire un beneficio a tutti coloro che abitino all’interno della proprietà.
Gli orientamenti generali
Questa sentenza della Corte d’Appello va, semplicemente, a confermare quelli che sono da tempo gli orientamenti della giurisprudenza di merito e anche della Cassazione.
Infatti, la stessa Cassazione aveva indicato come l’installazione ex novo di un ascensore, o anche il suo prolungamento, in un condominio a spese di tutti i condomini sia un tipo di decisione che dovrà essere presa dall’Assemblea.
Ma questo non si applica, come ragionamento, sempre secondo la Suprema Corte, a tutti quei casi nei quali la realizzazione o il prolungamento sia voluto, e pagato, dal singolo, salva la possibilità degli altri condomini di poter partecipare alle spese, per poter così usare anche loro la nuova opera costituita.
Infatti, per l’ascensore si possono sempre applicare le disposizioni che consentono di considerare questo strumento anche solo come proprietà parziale all’interno del condominio.
In particolare, l’ascensore sarà considerabile come utilizzabile solo da parte di chi abbia attivamente partecipato alle spese per la sua costruzione oppure per un prolungamento della sua corsa, qualora questo non arrivasse sino all’ultimo piano.
Per questi motivi, quindi, la stessa Cassazione aveva ribadito come possa essere diritto anche del singolo condomino, qualora ne abbia le facoltà dal punto di vista economico, sia scegliere di far installare un ascensore, sia di aumentarne la corsa. Ovviamente, gli altri potranno sempre versare la loro quota qualora vogliano poter utilizzare anche loro il nuovo manufatto installato.
Questa sentenza di secondo grado, perciò, conferma ancora una volta gli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza stessa nel corso degli anni.
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