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Vediamo insieme gli aggiornamenti riportati nell’ultimo vademecum dell’Enea del 25 gennaio 2021, a proposito dell’estensione del bonus facciate.
Con la legge di bilancio 2021, il vecchio Governo ha provveduto ad estendere l’agevolazione del bonus facciate per l’intera durata del nuovo anno solare.
Dunque i soggetti che realizzeranno interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, o anche operazioni di sola pulitura o tinteggiatura esterna, anche nel 2021, avranno diritto ad una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute.
Per poter accedere al bonus facciate 2021, sono comunque previste delle regole e delle limitazioni che l’Enea ha provveduto ad aggiornare nel suo ultimo vademecum.
Chi può accedere al bonus facciate 2021
Come già anticipato, il bonus facciate consiste in un’agevolazione fiscale del 90%, sull’esborso economico sostenuto, che andrà ripartita in 10 quote annuali costanti.
Possono accedere a tale incentivo tutti i contribuenti che sosterranno spese di riqualificazione energetica e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Inoltre, la normativa prevede che i beneficiari del bonus possano scegliere se fruire in modo diretto della detrazione fiscale, oppure optare per la cessione del credito o anche per lo sconto in fattura.
Per quali edifici è consentito l’accesso al bonus facciate 2021
Secondo quando previsto, gli edifici per cui si potrà richiedere l’agevolazione possono appartenere a qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso.
In particolare, devono risultare “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti.
Va invece sottolineato che non sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, ed anche di nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione (anche qualora venga ripristinata la stessa volumetria).
Inoltre, il vademecum precisa che gli stabili in questione debbano essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Entità del beneficio e spese ammissibili
Come ampiamente detto, il beneficio derivante da tali lavori sarà un’agevolazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
In particolare, le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale possono riguardare:
- fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
- opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
- occupazione di suolo pubblico;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).
In ogni caso è comunque bene ricordare, che pur non essendo previsto un limite di spesa, è bene precisare che il costo sostenuto e oggetto di detrazione dovrà comunque essere congruo al valore degli interventi eseguiti (come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n 2/E del 14 febbraio 2020).
Bonus facciate: documentazione di tipo tecnico
Individuati gli edifici che possono avere accesso alle agevolazioni e le spese ammissibili, diamo uno sguardo ora ai documenti previsti dal legislatore, che dovranno essere in possesso del contribuente in caso di verifiche e controlli da parte dell’amministrazione.
Innanzitutto sarà necessario conservare la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato (e che sarà stata inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere).
Altro documento di particolare importanza è poi l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti.
Dovrà poi essere presentata, in caso di controllo, una copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali.
Infine, è necessario conservare una copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (o provvedimento regionale equivalente) e le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, laddove prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Bonus facciate: documentazione di tipo amministrativo
Oltre ai documenti tecnici, i contribuenti dovranno provvedere a conservare la seguente documentazione amministrativa prevista dal vademecum:
- la delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- le ricevute dei bonifici (bancari o postali) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- le fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- la stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Hai dubbi sul bonus facciate? Contattaci: www.bassi-gestioni-immobiliari.it/contatti-studio-bassi-gestioni-immobiliari-milano/
Buonasera, poichè risiedo in un condominio ove alcuni condomini hanno installato sui balconi delle verande abusivamente, oppure mobili-ripostigli. La mia domanda è: per il bonus facciate è comunque indispensabile smontare queste strutture? grazie
Assolutamente sì.