Indice dei contenuti
La successione di un immobile e oneri condominiali
E’ un caso molto comune, che quando si verifica una successione, nella lista delle proprietà del caro estinto è presente un immobile.
In questo caso gli eredi dovranno dividerne la proprietà in base a quanto stabilito all’interno del codice o, nel caso in cui sia presente un testamento secondo le ultime volontà del defunto.
Quest’ultimo potrebbe infatti aver deciso di assegnare l’immobile a uno solo dei figli o in comproprietà tra gli stessi, ma sempre nel rispetto del diritto di abitazione dell’eventuale coniuge superstite.
Insieme però all’immobile, gli eredi dovranno farsi carico anche degli oneri ad esso collegati, ovvero gli oneri condominiali. Ma quali situazioni possono verificarsi e come vanno ripartiti?
Cosa succede alla scomparsa di un condomino
In primo luogo, quando una persona muore, sarà compito degli eredi, comunicarlo all’amministratore. Quest’ultimo infatti, ha l’obbligo di tenere sempre aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale. Tale attività risulta necessaria anche al fine di convocare correttamente l’assemblea di condominio.
Successivamente con la definizione dell’assegnazione dell’eredità, bisognerà capire chi sarà il futuro proprietario dell’immobile.
Gli scenari che si possono delineare sono infatti molteplici.
Se la casa viene lasciata in eredita a tutti i successori, in questo caso la divisione avverrà in parti uguali per tutti, in base al loro numero.
Ma potrebbe anche verificarsi il caso in cui il defunto abbia riconosciuto all’interno di un testamento, la titolarità della casa ad uno solo dei legittimi eredi.
O in alternativa, uno o più eredi potrebbe decidere di rinunciare alla propria parte di eredità (e dunque anche alla parte spettante della proprietà dell’immobile).
Oneri condominiali presenti prima della morte del defunto
Oltre all’assegnazione della proprietà, bisogna tener conto però anche della presenza di eventuali debiti che il de cuius può aver lasciato in sospeso.
In questo caso, qualora gli eredi siano più di uno, la cifra che deve essere saldata andrà ripartita tra i diversi soggetti in base alle rispettive quote di eredità.
Questa regola andrà applicata anche alle spese condominiali precedenti alla morte.
E’ opportuno evidenziare che ogni erede risulta responsabile per la propria parte di onere secondo quanto previsto dall’art. 752 del Codice Civile.
Dunque pagando la propria quota ogni erede evita di subire le conseguenze dell’insolvenza propria, scongiurando un possibile pignoramento.
Dato che un erede non è responsabile del pagamento degli altri, l’amministratore non potrà rivalersi su coloro che hanno già pagato, ma dovrà agire con differenti decreti ingiuntivi, affinchè ciascuno paghi la propria parte del debito.
Oneri condominiali successivi alla morte del defunto
La regola prima esposta, si modifica però dopo l’apertura della successione.
Per cui tutti coloro che avranno accettato l’eredità saranno diventati di diritto proprietari dell’immobile e dunque saranno responsabili dell’intero onere condominiale.
Trattandosi di una comunione ereditaria, in questo secondo caso, vigerà quindi la regola della solidarietà.
Dunque in tale situazione ogni comproprietario sarà responsabile non solo della propria parte del debito ma anche di quella relativa agli altri coeredi.
Risulta a questo punto intuitivo, che anche l’amministratore di condominio potrà agire diversamente rispetto a quanto visto in precedenza, avendo la possibilità di chiedere ad uno degli eredi la copertura degli oneri condominiali, non ancora versati dagli altri coeredi.
Diritto di abitazione del coniuge
Un ultimo caso relativo al pagamento degli oneri condominiali riguarda poi la possibilità in cui il coniuge del defunto conservi il proprio diritto di abitazione nell’immobile in questione.
Questa situazione prevede infatti che il coniuge in questione risulterà responsabile per le spese condominiali di amministrazione e di manutenzione ordinaria, successive al decesso.
I coeredi saranno dunque esclusi da tale responsabilità essendo titolari solo della cosiddetta “nuda proprietà”.
E’ opportuno evidenziare che il diritto di abitazione può riguardare solo l’immobile effettivamente usato come residenza familiare, prima della morte del defunto e non potrà estendersi ad appartamenti diversi da quest’ultimo.
Infine, nel caso in cui il coniuge superstite risulti separato, allora verrà meno il diritto di abitazione, poiché non sussisterà più il collegamento di “residenza familiare” rispetto all’abitazione in questione.
Hai mai dovuto affrontare problematiche relative al pagamento di oneri condominiali a seguito di una successione ereditaria? Parlacene nei commenti.