Quando il condominio dispone di un parcheggio o di un cortile utilizzato come tale per il quale non è previsto un altro uso (es. giardino), i condomini possono regolarmente parcheggiare la propria auto. Ma se un estraneo vuole parcheggiare all’interno della proprietà, come ci si deve comportare?

Quando il parcheggio condominiale o il cortile adibito a parcheggio non è chiuso con un cancello, può succedere che estranei parcheggino le proprie vetture, a discapito dei proprietari, che spesso sono costretti a parcheggiare sulla strada. La situazione, chiaramente, è alquanto sgradevole, anche perché se il cortile o il parcheggio fa parte della proprietà comune condominiale (per cui i condomini sostengono anche delle spese di manutenzione) il parcheggio non autorizzato è illegittimo.

Se si vuole vietare l’occupazione del cortile o del parcheggio condominiale da parte di estranei, l’amministratore di condominio a Milano è tenuto ad apporre all’ingresso dello stabile un cartello che riporti il divieto di accesso agli estranei e il riferimento al reato di violazione di domicilio, con conseguente denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza dei contravventori.

Se l’avviso di divieto viene comunque ignorato, è opportuno che l’amministratore di condominio a Milano convochi l’assemblea per decidere quali provvedimenti adottare. Ad esempio, si può decidere di installare un cancello o una sbarra all’ingresso del cortile o del parcheggio. In tal caso, per la deliberazione basta la maggioranza semplice, cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

La costruzione della sbarra o di un cancello, infatti, è possibile perché non comporta alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali, ma è diretta a disciplinare l’uso della cosa comune, impedendo a terze parti l’accesso indiscriminato al condomino.

Per approfondire, leggi: Come si dividono le spese per il parcheggio in condominio?