Chi è amministratore di condominio deve urgentemente aggiornarsi in merito alla valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche. Una responsabilità di non poco conto se si pensa che l’amministratore di condominio ha diversi compiti da sopperire: infatti deve gestire interi immobili, con lo scopo di far rispettare le norme.

Tra i compiti generali dell’amministratore di condominio vi è la vigilanza sulla manutenzione, l’integrità dell’immobile in cui risiedono i condomini e la conduzione dell’edificio per quanto concerne le parti che sono comuni e collettive. Inoltre, l’amministratore deve anche occuparsi dell’osservanza delle norme che vengono stabilite, non solo dal regolamento condominiale, ma anche da un punto di vista della legge specifica. In più, deve riscuotere le somme dovute e deve anche preoccuparsi di stilare il bilancio sulle uscite o le entrate della casa condominiale.

L’amministratore, soprattutto, quando sono più di 8 persone ad abitare in un determinato immobile, deve essere avere una serie di requisiti. Questo numero può essere svolto sia da chi si trova all’interno stesso del palazzo e vi risiede o anche da un professionista esterno. La cosa importante è che si rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico secondo quanto stabilito dalla legge 220 dell’11 dicembre 2012, l’amministratore deve godere dei diritti civili, non deve essere stato interdetto, deve essere diplomato, aver frequentato un corso di formazione iniziale e prevedere la formazione periodica in tale materia. Proprio in questi termini, l’importanza della formazione continua si capisce in quanto le norme su quelle che sono le regole condominiali cambiano di volta, in volta.

Dal primo marzo del 2019 infatti, è diventato importante ogni aggiornamento che ogni amministratore di condominio deve necessariamente conoscere per riuscire a fare in modo che venga tutelata l’incolumità dei condomini e anche l’integrità dello stabile stesso.

L’aggiornamento sulla valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche

A partire dal primo marzo 2019, sono cambiate in parte le norme sulla valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche. Infatti, mentre in passato si rispettava il controllo e la valutazione secondo dei criteri un po’ più morbidi, invece adesso in virtù della variante V5 CEI 64-8, bisogna seguire specifici congrolli.

Secondo l’articolo 34 del decreto legislativo 81 del 2008, il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche in modo tale che gli impianti, gli edifici, le attrezzature e le strutture siano protette da tutti quelli che potrebbero essere gli effetti dei fulmini sulle case o su altri oggetti come le auto ad esempio. Bisogna quindi rispettare le norme tecniche, quelle in particolare previste nella lettera z dell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo.

Secondo questa norma bisogna fare in modo che le misure di prevenzione siano aggiornate a seconda di quelle che sono i cambiamenti da un punto di vista produttivo e organizzativo, in modo tale da garantire la sicurezza sul lavoro, la salute e l’incolumità dei condomini o di eventuali lavoratori. In più queste modifiche devono essere fatte anche in virtù di quella che è l’evoluzione della tecnica, della protezione e della prevenzione. La manutenzione deve essere sempre tenuta sotto controllo anche in virtù di quello che prevede il DPR 462 del 2001 nell’articolo 4.

Le caratteristiche merito alla valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche

Il rischio fulminazione da scariche atmosferiche è molto serio e deve essere preso in considerazione da parte dell’amministratore di condominio Milano o di qualunque altra città d’Italia. Infatti un amministratore deve attenersi a quelle che sono le prerogative dell’articolo 84 del decreto legislativo 81 del 2008.

Una volta che dal primo marzo 2019 è entrato in vigore la variante V5 di CEI 64-8, bisogna rispettare tutta questa serie di criteri specifici. La valutazione deve confrontare un valore di riferimento fornito da parte della normativa vigente che può essere ritenuto accettabile rispetto a quella che è la condizione dell’edificio. In più, bisogna presentare anche il documento che riguarda gli impianti di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche. Tutti questi passaggi sono fondamentali per le procedure della valutazione del rischio di fulminazione in modo tale da tenere al sicuro cose e persone, secondo la normativa CEI 81-10/2 (EN 62305-2).

I differenti tipi di danni previsti dalla legge

Una distinzione fondamentale riguarda le cause di danno i tipi di danno e di perdita dovuti alla fulminazione. Per quanto riguarda le cause di danno, si distingue quello più in prossimità o meno in prossimità della struttura in una scala di 4 punti. Poi la tipologia di danno si distingue per quelli fatti ad esempio, dagli esseri viventi oppure quelli che hanno provocato esplosioni o altri problemi di natura tecnica o a sistemi elettronici per la presenza di sovratensioni.

Per quanto invece riguarda l’analisi di tutti i tipi di perdita, si distingue dai danni per le perdite di vite umane, di patrimonio culturale, di servizi pubblici e di valore economico. Inoltre la norma prevede anche i possibili effetti dei fulmini che possono causare dei danni o dei malfunzionamenti ad altri tipi di oggetti.

I passaggi dell’amministratore di condominio deve fare per la valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche

Per valutare il rischio fulminazione da scariche atmosferiche è necessario effettuare dei passaggi in un determinato ordine. L’amministratore deve innanzitutto valutare il rischio, confrontarlo con quello tollerabile e poi scegliere di adottare qualunque tipo di protezione che è possibile prendere in considerazione rispetto ai fulmini, in modo tale da ridurre il pericolo. Ad influenzare l’analisi devono essere il numero di colpi di fulmine che molto spesso sono avvenuti in quella zona, la probabilità di causare danni e capire quale potrebbe essere l’entità della perdita.

In più bisogna anche capire quali sono gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche da adottare, verificarli, prevedere la manutenzione e la loro protezione. Il rischio cambierà a seconda di una serie di parametri. Innanzitutto, dipende dal tipo di costruzione in quanto il rischio aumenta o diminuisce con delle case in legno, in mattoni, calcestruzzo e viceversa. A condizionare il valore è anche la funzione stessa della struttura, il numero di occupanti, il contenuto, le linee di energie entranti e la presenza di determinati tipi di protezioni.

Ad influenzare il rischio sono anche gli elementi di tale struttura, che magari possono essere pericolosi per l’ambiente (quando ad esempio possano verificarsi delle emissioni chimiche o radioattive) in caso di incidente di questo genere. In più bisogna prendere in considerazione anche le caratteristiche della struttura, da un punto di vista impiantistico, sulle apparecchiature, le linee entranti nonché quelle ambientali, per quanto concerne lo scenario che si trova intorno all’edificio di cui si sta discutendo.

La disciplina del DPR 462/2001 sulla protezione contro le scariche atmosferiche

Il DPR 462 del 2001 va a disciplinare quella che deve essere la specifica protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro. L’INAIL prevede che il datore di lavoro cerchi di proteggere la struttura e soprattutto, le persone di responsabilità dalle mission contro le scariche atmosferiche. Bisogna inviare questa comunicazione all’Inail, secondo quando stabilita dal decreto legge 78 del 2010. Inoltre, con il decreto legislativo del 9 aprile del 2008 il numero 81 è stato anche previsto un ugual numero di verifiche periodiche con un controllo però molto più specifico.

Deve essere anche prevista l’omologazione dell’impianto di protezione secondo la normativa CEI e poi anche mantenere il buono stato di funzionamento nel corso del tempo, attraverso una manutenzione costante. La periodicità per questo tipo di controllo e di 5 anni è diversa nel caso in cui ci sono cantieri, locali medici oppure quelli che hanno un maggior rischio in caso di incendio. In caso di questo tipo, la periodicità di verifica dell’impianto per la valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche è biennale.

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