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Come per la gestione di qualsiasi attività, anche quella del condominio prevede resoconto della gestione e delle spese effettuate. Vediamo insieme quali devono le caratteristiche del documento previsto dal legislatore: il rendiconto condominiale.
Oltre all’attività di gestione del condominio, l’amministratore, svolge anche il ruolo di vero e proprio contabile.
Infatti, se già prima della riforma del 2012, il legislatore prevedeva che, gli amministratori dovessero rendere conto della propria gestione, successivamente alle modifiche della legge n.220, sono stati espressamente specificati i documenti da redigere per il rendiconto condominiale.
La documentazione del rendiconto condominiale
In base a quanto riportato nell’art. 1130-bis del codice civile, il rendiconto “[…] Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
In particolare, il registro di contabilità, costituisce un libro di cassa, in cui devono essere annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita.
Il riepilogo finanziario rappresenta invece un riepilogo dei movimenti contenuti nel registro di contabilità ed organizzati in gruppi omogenei, come ad esempio “spese erogate gestione precedente” o “quote versate gestione in corso”.
Mentre nella nota sintetica esplicativa sono contenute informazioni che consentano una migliore comprensione dei documenti precedenti (al suo interno vanno anche indicati i rapporti ancora in corso e le questioni pendenti).
Infine altri due documenti non esplicitamente citati dalla norma, ma necessari alla completezza del documento sono: il bilancio consuntivo e relativa ripartizione e lo stato patrimoniale.
Il primo, si rende necessario, in quanto è soggetto ad obbligatoria approvazione durante dell’assemblea l’assemblea annuale ordinaria.
Il secondo documento, si rende necessario, in quanto è il documento da preferire per poter riportare “ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica”, così come previsto dall’art. 1130-bis.
Principi della contabilità condominiale
Così come il bilancio di esercizio aziendale, anche il rendiconto condominiale deve essere redatto basandosi su determinati principi.
In primis, il documento deve essere periodico. In questo caso però, il legislatore, non ha specificato la necessità di una rendicontazione in linea con l’anno solare.
Viene invece stabilito che “alla fine di ciascun anno” l’amministratore “deve rendere il conto della sua gestione”. E dunque la documentazione prevista, deve essere presentata alla scadenza del mandato, che a meno di eventuali problemi, avrà durata di 12 mesi.
Deve inoltre perseguire il principio di utilità, ossia il rendiconto dev’essere composto da un insieme unitario ed organico di documenti tali da garantire informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche complete.
I documenti, così presentati devono poi essere intellegibili e di facile comprensione per coloro che abbiano interesse nel consultarli, espletando una chiara funzione informativa.
Infine, tutti i dati, riportati nel rendiconto condominiale devono essere facilmente verificabili, garantendo così la massima trasparenza della gestione amministrativa.
A seguito della riforma del 2012, dunque, la figura dell’amministratore di condominio, va sempre più professionalizzandosi.
Ecco perché si rende necessaria una persona preparata che possa svolgere in maniera efficiente tutte le funzioni richieste dal legislatore.
Controllo del rendiconto condominiale
Come già detto in precedenza, il rendiconto deve essere presentato in modo che le informazioni risultino comprensibili al condomino medio, ossia al soggetto non esperto di contabilità ma desideroso di comprendere.
Infatti, secondo quanto previsto dalla sentenza di Cassazione n.8460, del 26 agosto 1998, “ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta”.
Il legislatore ha comunque affiancato, al diritto della visione dei documenti contabili da parte del singolo condomino, la possibilità di richiedere la revisione contabile del condominio da parte di un professionista, secondo quanto riportato nell’art. 1130-bis.
L’assemblea, con maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore, può nominare un revisore, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, laddove sussistano dei dubbi sulla corretta gestione delle finanze condominiali.
Infine, per garantire una migliore sorveglianza dei conti, è stato previsto che la stessa assemblea possa nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari, con funzioni consultive e di controllo.
Hai mai richiesto la verifica dei conti del tuo condominio? Era tutto in regola? Scrivicelo nei commenti.