La figura del revisore contabile in condominio

Le modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, introdotte con la legge dell’11 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012, ed entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha definito la nascita di una nuova professione, quella del revisore contabile condominiale.

Tale figura, può essere nominata dall’assemblea di condominio, allo scopo di verificare l’operato dell’amministratore.

Poiché con la nuova riforma, la “contabilità condominiale” fa riferimento a norme giurisprudenziali e prescrizioni non sono compatibili con i principi contabili previsti dalla normativa prevista per le aziende, la figura del revisore condominiale ha assunto notevole rilevanza.

Infatti, la contabilità dei condomini deve tenere conto dei diversi destinatari, rispetto alle loro differenti esigenze amministrative e contabili.

La nomina del revisore

Come detto l’assemblea di condominio può in qualunque momento (e anche per più anni consecutivi), nominare un revisore che abbia il compito di controllare la situazione del proprio stabile.

Per procedere con il mandato, sarà necessaria una delibera con la medesima maggioranza richiesta per l’amministratore, e almeno la metà del valore dell’edificio.

Per quanto riguarda il pagamento, la spesa relativa alla parcella del professionista, va ripartita tra i vari condomini, secondo quanto previsto dalle tabelle millesimali di proprietà.

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Le funzioni del revisore contabile

Una volta nominato questa figura professionale, avrà il compito di analizzare la situazione del condominio in un determinato momento, controllando la correttezza dei pagamenti effettuati.

Per cui si assicurerà che ciascun condomino abbia versato le proprie quote per le diverse spese da sostenere, garantirà una equa ripartizione di queste ultime.

Al contrario di quanto si possa pensare, il revisore non dev’essere visto come un controllore dell’amministratore, quanto piuttosto come un collaboratore, dovendo rivestire un ruolo di tutela del patrimonio condominiale e immobiliare.

I due professionisti, si troveranno infatti a cooperare, redigendo un documento contabile, come previsto dal Codice Civile, in cui vanno approfonditi e raccontati i fatti amministrativi e di contabilità relativi al periodo oggetto di revisione.

In particolare, il revisore è tenuto a controllare i conti, senza però dover entrare nel merito delle scelte effettuare dall’assemblea (anche qualora dovessero risultare errate).

Le attività svolte dal revisore

Andando più nello specifico delle mansioni svolte, ogni revisore avrà innanzitutto il compito di effettuare un raffronto documentale tra le entrate e le uscite condominiali.

Dovrà poi effettuare dei raffronti documentali tra i rendiconti consuntivi e le fatture di pagamento.

Infine, si dovrà occupare della verifica delle fatture con ritenuta d’acconto e di effettuare controlli sul modello dichiarativo 770.

L’obiettivo di questa figura, è dunque quello di dare un volto nuovo e maggiormente professionale all’amministrazione dei condomini.

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Chi può essere nominato revisore

Stando a quanto previsto dalla normativa, per svolgere la funzione di revisore contabile condominiale, non è necessario alcun titolo specifico.

Dunque, sembra che chiunque abbia almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado, possa ricoprire tale ruolo.

Nonostante ciò, il buon senso dovrebbe portare a pensare che in realtà, sia comunque opportuno che questo tipo di funzione venga comunque svolta da un professionista abilitato, come potrebbe essere un revisore legale, affinché ci sia garanzia di competenza.

Inoltre, il suo giudizio avrebbe anche una valenza legale, qualora la relazione di revisione dovesse essere utilizzata come perizia di parte in un giudizio civile.

Attestato di qualità e qualificazione professionale

Come visto dunque per l’esercizio di tale attività professionale non è richiesto alcun requisito specifico, ma data l’importanza dell’attività di revisione condominiale, c’è da augurarsi una maggiore attenzione alla normazione di tale figura.

E’ però vero che in base a quanto previsto dalla legge n. 4/2013 (artt. 4, 7 e 8), le associazioni professionali iscritte al secondo elenco del MISE, possono rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e di qualificazione professionale, che consenta di dimostrare il possesso da parte dell’associato dei requisiti previsti dal rispettivo statuto di quell’associazione, dell’eventuale certificazione UNI di categoria e il possesso di eventuale polizza di responsabilità professionale.

Pur non essendo obbligatorio tale attestato può rappresentare un primo livello di scrematura, nella scelta di un revisore che non sia improvvisato.

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