Il costo per la riparazione dei balconi in un condominio è sempre a carico del singolo condomino dell’appartamento? Scopriamolo subito.

Essendo una struttura esterna all’appartamento vero e proprio, può succedere che sorgano dei dubbi su chi sia l’effettivo responsabile della manutenzione e riparazione dei balconi.

La Cassazione, attraverso una serie di sentenze, ha cercato di far chiarezza in merito.

In particolare per quanto riguarda i balconi, va fatta una specifica distinzione tra le spese che dovrebbero essere sostenute dal condomino e quelle del condominio.

La struttura dei balconi dei condomini

Struttura dei balconi

Volendo fare un discorso più generico, i balconi più generalmente diffusi nei condomini sono i cosiddetti balconi aggettanti. Ossia una struttura sporgente rispetto all’appartamento, che consente l’affaccio al proprietario, gli permette di recuperare spazio, prendere aria e luce.

Ogni balcone è costituito da diverse parti. In primo luogo vi è il piano di calpestio, costituito da una pavimentazione, e rappresenta la parte su cui si può camminare, sistemare sedie o altri oggetti di arredamento.

La parte terminale della pavimentazione, solitamente composto da un listello in marmo, prende il nome di stangone.

Vi sono poi le ringhiere (o parapetti) che fungono da recinzione del perimetro esterno.

Nella parte sottostante c’è poi il cosiddetto frontalino, ovvero quella fascia verticale che segue il profilo basso del balcone. Ed infine troviamo il sottobalcone (detto anche soletta), che costituisce la parte inferiore che si affaccia sul piano sottostante.

Proprietà dei balconi

Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza, i balconi pur essendo un prolungamento della facciata, non rientrano tra le parti comuni di un condominio.

Dunque l’effettivo proprietario di un balcone aggettante è il proprietario dell’appartamento, di cui costituisce il prolungamento.

Ragion per cui è intuitivo arrivare alla conclusione che sarà lo stesso proprietario a dover sostenere integralmente le spese per la manutenzione e un’eventuale riparazione dei balconi stessi.

Infatti secondo una tesi precedente, ormai abbandonata, si riteneva che il sottobalcone fosse di proprietà dell’inquilino sottostante e che quest’ultimo dovesse partecipare alle spese di rifacimento e riparazione dei balconi.

manutenzione e riparazione dei balconi in un condominio

Spese per i decori

Laddove però sui balconi siano presenti decori che costituiscono degli abbellimenti della facciata, e contribuiscono ad arricchire l’estetica architettonica dell’edificio, eventuali spese dovranno essere invece ripartite tra tutti i condomini, in base ai valori delle tabelle millesimali.

Logicamente, non sarà così qualora invece i suddetti decori non riguardino il palazzo nel suo complesso, ma soltanto l’appartamento specifico.

In quest’ultimo caso, sarà soltanto il proprietario a doversi occupare della manutenzione.

E’ possibile obbligare il condomino alla riparazione dei balconi?

In base a quanto detto finora, poiché il balcone risulta essere di proprietà del condomino, non è prevista la possibilità di obbligarlo ad effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria.

Per cui anche una decisione maggioritaria presa dall’assemblea, non costituirebbe un obbligo in tal senso.

Dunque per procedere a tali lavori sarà sempre necessaria una votazione unanime.

In caso contrario infatti, il condomino potrebbe rifiutare di pagare la quota di spese che gli è stata addebitata, opponendosi anche ad un eventuale decreto ingiuntivo notificato dall’amministratore per il recupero del credito, senza la necessità di contestare la decisione dell’assemblea nei 30 giorni previsti secondo legge.

La riparazione dei balconi è a carico dei condomini o del condominio?

Responsabilità per danni provocati dalla caduta di materiale dal balcone?

In quanto proprietario effettivo del balcone il condomino sarà dunque anche responsabile di eventuali danni a terzi, laddove un eventuale incidente sia da ricondurre al materiale staccatosi dalla struttura.

Se però i danni dovessero essere procurati dal distacco di una parte comune, la responsabilità ricadrebbe invece su tutto il condominio.

In particolare, è bene ricordare che in caso di necessità ed urgenza, lo stesso condomino può provvedere a far riparare le parti comuni, avendo poi diritto ad un rimborso da parte del condominio.

Qualora invece la spesa non autorizzata preventivamente in assemblea, non dovesse avere carattere di urgenza, il condomino non avrebbe alcun diritto al rimborso, così come previsto dall’art. 1134 del codice civile.

Hai dei dubbi su questo argomento? Scrivici nei commenti.