Il problema della sicurezza è all’ordine del giorno e con l’approssimarsi delle vacanze estive ritorna alla ribalta il pericolo dei furti in casa.
Talvolta può succedere che la necessità di installare un impianto di allarme sia comune a più condomini. in questo caso si può provvedere all’installazione di un sistema di antifurto collegato alla portineria. Tale installazione può essere di due tipi: gravosa o migliorativa.
Viene considerata gravosa quando comporta la modifica di parti comuni ì, come le finestre o il portone di ingresso. In questo caso, i condomini che non vogliono trarre vantaggio dall’allarme sono esonerati da qualunque contributo nella spesa (articolo 1121 C.C.). tuttavia, qualora non sia possibile usare separatamente l’impianto, l’installazione non sarà consentita a meno che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata non si faccia carico dell’intera spesa.
Quando l’innovazione è migliorativa, cioè che mira appunto al miglioramento delle parti del condominio, essa può essere liberamente disposta dai partecipanti, purché ricevano in assemblea un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza dei partecipanti e almeno i due terzi del valore dell’edificio.
Se si decide di dotare l’allarme comune di un sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree condominiali, è necessaria la delibera da parte della maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresentino almeno la metà dei millesimi. Una volta deliberata l’installazione, le modalità e l’acquisizione delle riprese degli spazi comuni dovranno rispettare le indicazioni dettate dal Codice della Privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.
Gli obblighi da rispettare, in tal caso, sono i seguenti:
- Segnalazione della presenza dell’impianto di videosorveglianza con appositi cartelli;
- Conservazione delle registrazioni per un periodo di tempo non superiore alle 24-48 ore (salvo necessità di tempi ulteriori, previa richiesta al Garante);
- Ripresa esclusiva delle aree comuni (accessi, garage, ecc.), evitando, possibilmente i luoghi circostanti e i particolari che non risultino rilevanti (strade, esercizi commerciali, altri edifici, ecc.);
- Protezione dei dati raccolti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati).