Perché realizzare un soppalco

Oggigiorno, il costo sempre più elevato degli appartamenti, in particolar modo nelle grandi città, rende sempre più indispensabile saper sfruttare al meglio lo spazio che ognuno ha a disposizione.

Infatti, molto spesso le case risultano avere una metratura piuttosto ridotta. E se non si ha la possibilità di poter contare su una pertinenza come un box o una cantina, ecco che bisogna pensare ad altre soluzioni.

In tal senso un soppalco risulta essere un ottimo strumento per poter avere a disposizione una maggiore ampiezza da sfruttare all’interno dell’abitazione.

La definizione di soppalco

Secondo quanto riportato nel Regolamento edilizio tipo di cui al DPCM del 20.10.2016, all’allegato A, un soppalco è una “partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura orizzontale portante in uno spazio chiuso”.

Tale area permetterà al proprietario di poter usufruire di uno spazio ulteriore da poter utilizzare in svariati modi.

E’ infatti possibile pensare al soppalco come un ripostiglio, oppure adibirla ad un’area soggiorno, o anche, come il più delle volte avviene, utilizzarla come camera da letto.

condominio e soppalco

Normativa per la realizzazione di un soppalco

E’ bene specificare però che nel caso di costruzione di un soppalco ad uso abitativo, questo risulterà soggetto ad una serie di norme ed obblighi, in quanto andrà ad aumentare la superficie calpestabile dell’immobile.

La prima norma da seguire è quella relativa all’altezza minima.

Il Decreto Ministeriale del 5.07.1975 prevede che l’altezza netta degli ambienti abitativi non può essere inferiore a 2,70 metri. Per quanto riguarda invece i vani accessori, l’altezza delle abitazioni non abitabili, quali ad esempio ripostigli o bagni non può essere inferiore a 2,40 metri.

Dunque la realizzazione di un soppalco abitabile, può essere ricavato solo in spazi compresi che rispettino tale altezza tra pavimento e soffitto.

Qualora tali valori non vengano rispettati la struttura verrà considerata abusiva e di conseguenza l’immobile risulterebbe privo di agibilità.

Regolamenti edilizi condominiali

Accanto all’altezza minima, va poi regolata l’ampiezza massima che un soppalco può avere.

Generalmente è previsto infatti che quest’ultimo possa avere un’estensione pari a non più del 50% della superficie del locale soppalcato.

All’interno degli stessi regolamenti, viene poi definita la superficie minima finestrata di cui deve essere dotata la struttura, disponendo anche che questa debba essere aperta verso l’area sottostante con la presenza di un parapetto con una altezza minima di circa 1,1 metro.

Essendo disposizioni locali, è comunque opportuno porre attenzione, in quanto possono variare da zona a zona.

Per una maggiore chiarezza in merito alla differenza tra le diverse tipologie di soppalchi faremo una breve distinzione tra i cosiddetti soppalchi “modesti” e “non modesti”.

soppalco in appartamento

Soppalchi “modesti”

In base a quanto affermato dai giudici amministrativi, la disciplina edilizia prevede che non tutti i soppalchi vengano classificati allo stesso modo.

Infatti, a seconda delle caratteristiche della struttura, questa può rientrare all’interno ei cosiddetti interventi edilizi minori, nel caso in cui non vada ad incrementare la superficie dell’immobile.

Tale situazione si verifica qualora lo spazio realizzato col soppalco risulti un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, ovvero assolutamente non fruibile alle persone, ma piuttosto assimilabile ad un ripostiglio.

Soppalchi “non modesti”

Possono poi esserci invece strutture che abbiano caratteristiche diverse e tali da rappresentare un incremento delle superfici dell’immobile.

Ciò si verifica quando sono presenti determinati elementi quali:

  • Un’altezza tale da consentire un comodo accesso ad una persona;
  • E’ raggiungibile tramite una scala fissa munita di corrimano;
  • Gode di una illuminazione adeguata, essendo completamente aperto su un lato e usufruisce della luce del locale;
  • E’ protetto dal vuoto sottostante, in modo da poterne usufruire in sicurezza.

Tali tipologie di soppalco risultano pertanto di dimensioni non modeste e rappresentano una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente.

Pertanto, la loro realizzazione per essere valida a fini edilizi, necessita della richiesta di adeguati permessi (presentazione di SCIA o permesso a costruire).

Hai mai avuto necessità di realizzare un soppalco nella tua abitazione? Se si, di che tipologia era? Raccontacelo nei commenti.