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La ripartizione spese per l’ascensore in condominio è da sempre un tema caldo in sede d’assemblea. Gli amministratori di condominio a Milano devono essere sempre pronti a dare risposta ai mille dubbi che preoccupano i condomini.
Gli interrogativi più comuni? Le spese toccano a tutti gli abitanti del palazzo o solo a chi utilizza questo strumento per raggiungere i piani alti? Tutte domande lecite. Allora, andiamo al sodo e cerchiamo di fare chiarezza.
Spese ascensore in condomino: cosa dice la legge
Una vera e propria norma che regoli la divisione spese per l’ascensore in condominio non esiste, nemmeno nel regolamento di condominio. Di solito, si ricorre all’articolo 1124 del codice civile, equiparando l’ascensore alle scale. In particolare, a fare chiarezza è la legge 220/2012. Questa regola giuridica stabilisce che a doversi occupare delle gradinate e degli ascensori sono i condomini delle unità immobiliari che ne fanno un maggiore utilizzo.
Ci sono, però, degli oneri da sostenere che riguardano il mantenimento dell’ascensore nel corso del tempo. Ti sto parlando della manutenzione ordinaria che comprende piccoli lavori di ristrutturazione come la sostituzione delle funi. Queste spese vanno ripartite tra i condomini per metà in base all’altezza del piano dell’unità immobiliare servita dall’ascensore e per l’altra metà in base al valore millesimale di ciascun appartamento.
So cosa ti stai chiedendo: “E le spese straordinarie”? Vanno divise tra tutti i condomini, tenendo conto dei millesimi di proprietà di ognuno e devono essere pagate a priori. Anche se non usi l’ascensore. A proposito, Sai cosa sono le spese straordinarie, vero? Queste interessano la sostituzione della cabina, la ricostruzione dell’impianto e delle porte ai piani.
Per approfondire: come risparmiare sulle spese condominiali.
E se l’ascensore viene installato in un secondo momento?
In un edificio di vecchia costruzione può accadere che l’ascensore venga installato in un secondo momento. Sono solo alcuni condomini a farne richiesta. Ecco, in questo caso a chi tocca pagare? In situazioni del genere viene convocata l’assemblea presieduta dall’amministratore a Milano per vagliare la proposta.
Per ottenere una risposta positiva è necessaria l’approvazione della maggioranza dei condomini pari almeno ai due terzi del valore dell’edificio. I proprietari che non intendono usare il servizio sono esonerati dalle spese. Questi, però, possono sempre ritornare sui loro passi e usufruire successivamente dell’ascensore. Come? Ovvio, partecipando ai contributi.
Per approfondire: come funziona la ripartizione spese dell’acqua potabile in condominio.
L’ascensore risorsa per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Desideri l’ascensore in condominio per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche? A dettare legge in materia è il nuovo articolo 1120 del codice civile: per l’approvazione della domanda servono più della metà dei presenti in assemblea.
Poi, se nel condominio c’è una persona diversamente abile è l’articolo 2 comma 2 della legge 13/1989 a indicare la strada da seguire. Ovvero il disabile può proporre l’installazione dell’ascensore all’assemblea e in caso di rifiuto provvedere all’impianto a sue spese. Anche in questo caso, i condomini possono decidere in seconda battuta se usufruire del servizio, pagando gli oneri.
L’ascensore deve essere presente anche se il portatore di handicap non vive direttamente in condominio ma vi si reca per motivi di lavoro o di famiglia.
Ascensore in condominio: la tua opinione
È evidente che non usare l’ascensore non significa risparmiare. Devi occuparti, comunque, delle spese generali. l’unico sconto che puoi ottenere evitando di utilizzare il servizio è un risparmio sul consumo dell’energia.
Ora lascio a te la parola. Come vengono divise le spese per l’ascensore nel tuo condominio? Racconta la tua esperienza nei commenti. E se hai bisogno di uno studio di amministrazione condominiale a Milano richiedici un preventivo. Ti aiuteremo a gestire il tuo condominio nel miglior modo possibile.