Parcheggio in condominio: uno dei temi più caldi in assemblea. A cosa vai incontro? La realtà è spesso così: urla, litigi, le presunte conoscenze del furbetto di turno. Sii astuto e non farti trovare impreparato. Il tuo amministratore a Milano conosce a fondo la questione, ma prima di consultarlo approfondiamo insieme l’argomento. Ecco cosa devi sapere.

Vivi in un condominio e vorresti comprare un’automobile. La useresti per andare a lavoro, per fare la spesa o accompagnare tuo figlio a scuola. E perché no, magari anche per qualche gita fuori porta. Hai considerato i costi necessari per acquistare e mantenere una vettura tutta tua, ma non sai ancora a quanto ammontano le spese per il parcheggio in condominio.

Spese per il parcheggio in condominio: aree comuni

Devi calcolare le spese per il parcheggio in condominio? Primo caso: il parcheggio è un cortile, ma senza posti assegnati. In questa situazione le spese sono ripartite secondo le tabelle millesimali del condominio, salvo diverso accordo preesistente.

Secondo caso: se l’area comune ha un utilizzo maggiore per alcuni condomini rispetto ad altri, le spese sono ripartite proporzionalmente. Un classico esempio sono i costi di manutenzione per le scale interne del palazzo: chi abita al primo piano non dovrà pagare quanto un condomino del settimo. E questo l’amministratore di condominio a Milano lo sa bene.

Il caso si adatta anche per calcolare le spese per il parcheggio in condominio: chi ha il box auto vicino l’ingresso del palazzo non può pagare la manutenzione allo stesso modo di chi il box lo possiede alla fine del viale interno.

Per approfondire: ascensore in condominio, come si dividono le spese?

Se l’area non è al piano terra

Ci sono delle spese da sostenere per la ristrutturazione della zona comune del condominio, ma questa volta il discorso si complica: al piano di sotto ci sono altri stabili a uso privato. Chi è tenuto a pagare? Come si suddividono le spese?

Ad oggi non sembra esistere un’interpretazione univoca da parte della legge. In questo caso è bene consultare l’orientamento generale della magistratura.

Il Tribunale di Trento con la sentenza n. 417 del 28 marzo 2014 ha decretato che le spese per il parcheggio in condominio siano ripartite in parti uguali tra i condomini e i proprietari dei locali sottostanti, la cui area di parcheggio funge anche come copertura. Nello specifico, il proprietario del piano superiore è tenuto alla copertura del pavimento, mentre il proprietario del piano inferiore deve provvedere a intonaco, tinta e decorazione del soffitto.

In questo caso il martello del giudice ha posto fine alla questione applicando, in tema di soffitti, l’art. 1125 c.c.

A determinare la decisione, la doppia funzione dell’area adibita a parcheggio: un bene che da un lato è area comune di parcheggio e transito, dall’altro soffitto dei locali sottostanti, di proprietà esclusiva di privati. Di cruciale importanza anche lo stato di degrado dell’area: da imputare alla scarsa manutenzione da parte di tutti i condomini e al traffico veicolare.

Ma esiste anche un diverso orientamento. Infatti il giudice può anche emettere sentenza in base all’art. 1126 c.c.

La sostanza qui cambia: le spese per il parcheggio in condominio vanno suddivise in modo diverso: 2/3 dei costi vanno ai proprietari dei locali sottostanti e 1/3 ai condomini responsabili della zona di passaggio.

In questo caso si dà maggiore enfasi al bene comune in quanto tetto. Ovviamente il giudice valuta di volta in volta il da farsi. Ad esempio può pesare sulla scelta anche la natura dell’intervento: è chiaro che un lavoro di impermeabilizzazione va maggiormente a tutela del proprietario del locale sottostante.

Per approfondire: come risparmiare sulle spese in condominiali.

Spese per il parcheggio in condominio: la tua opinione

In definitiva resta la responsabilità da parte dei proprietari dei locali sottostanti. Tuttavia la ripartizione delle spese è ancora materia di dibattito nella giurisprudenza italiana. A pesare sono fattori come il degrado dell’area e eventuali singole responsabilità.

Ricapitoliamo: art 1125 c.c. e 1126 c.c. Queste sono le norme per gestire la suddivisione delle spese per il parcheggio in condominio. Se hai bisogno di consultare un amministratore a Milano, chiedici un preventivo. E tu, come dividi le spese per il parcheggio in condominio? Lascia la tua esperienza nei commenti.