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Vivere in un condominio significa venirsi incontro. Si è in tanti ed è giusto valutare le proprie esigenze tanto quanto quelle degli altri condomini. In ogni assemblea condominiale gli amministratori di condominio hanno il compito di mettere ordine.
Soprattutto quando c’è da discutere sulla divisione delle spese per manutenzioni o riparazioni. In questo caso c’è da rifare la copertura del palazzo. Ma come ripartire le spese per il rifacimento del tetto condominiale?
Spese per il rifacimento del tetto condominiale: chi paga
Fare la manutenzione al tetto del condominio è sicuramente un’operazione onerosa da affrontare. La legge viene in aiuto per capire chi deve contribuire alla realizzazione dell’opera. Secondo l’articolo 1117 del Codice Civile il tetto è tra le parti comuni dell’edificio.
Ad arricchire il quadro c’è l’articolo 1123 del Codice Civile che, in via generale, regola la gestione delle spese in questo modo: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione“.
Articolo 1123 del codice civile: un’altra interpretazione
Anche se l’articolo 1123 dà una mano a comprendere la faccenda, il quadro non è ancora completo. Infatti è lecito che partecipino tutti i condomini al rifacimento del tetto. Ma solo se questo, in base alla conformazione stessa dell’edificio, sia in grado di coprire tutte le unità abitative. Esistono condomini dove il tetto non copre tutti gli appartamenti ma solo una parte.
In questo caso i condomini che non beneficiano del rifacimento del tetto condominiale, non sono tenuti a contribuire. L’articolo 1123, entra in un complesso ambito e si presta a diverse interpretazioni. La più giusta è quella di dividere le spese per il rifacimento del tetto condominiale non solo in base al valore delle unità abitative (in millesimali), ma anche e soprattutto rispetto all’utilità diretta che il bene apporta ai singoli condomini.
In un condominio di 5 piani il proprietario e condòmino del piccolo appartamento a pianoterra, dovrà contribuire. Ma in maniera minima. Discorso opposto per il condòmino responsabile dell’unità abitativa all’ultimo piano.
Quest’ultima interpretazione dell’articolo 1123 trova conferma (e non l’unica) nella sentenza n.7077 del 22 giugno 1995: “In tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra le spese ed uso di cui al secondo comma dell’articolo 1123 del codice civile, secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell’uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in nessun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di quest’ultimi“.
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Gestire i malumori
Detto ciò i malumori tra gli inquilini dell’edificio saranno non pochi. Tra chi crede di pagare troppo e chi invece crede che non dovrebbe contribuire affatto, la situazione può diventare abbastanza difficile da gestire. Per evitare problemi rivolgiti all’amministratore e al consiglio di condominio. Organo nato per supportare gli amministratori.
Spese per il rifacimento del tetto condominiale: la tua esperienza
In questo articolo ho provato a spiegarti come dividere le spese per il rifacimento del tetto condominiale. Come funziona nel tuo condominio? Racconta la tua esperienza e se hai qualche dubbio sull’argomento contattami, lascia la tua risposta nei commenti.