Stendere i panni all’esterno del proprio balcone, tramite stenditoio o stendino mobile, possono diventare motivo di litigio in condominio. Di solito, per evitare l’insorgere di dispute tra i vicini, il regolamento condominiale fornisce indicazioni in merito.

Stendere i panni ad asciugare, in linea generale, rappresenta un uso normale del diritto di ogni condomino, ma chiaramente ci sono delle regole da rispettare: non deve provocare gocciolii molesti e non deve diminuire in modo notevole la funzione essenziale dei balconi e delle finestre degli immobili sottostanti. Capita spesso, invece, che i panni vengano stesi ad asciugare non ancora strizzati, per di più coprendo in parte o del tutto le finestre dei piani sottostanti.

Secondo una sentenza della Cassazione – la n. 14547/2012 – il condomino ha diritto a stendere i panni lavati, a patto che non vi sia sciorinamento, poiché non si può assoggettare l’immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato. Stendere i panni dai balconi, dunque, non è vietato dalla legge, purché non superi i limiti della normale tollerabilità.

E in caso di condotta vietata (sciorinio e creazione di ombra), come tutelarsi? Inizialmente si può fare ricorso all’articolo 908 del Codice Civile, limitandosi a diffidare il condominio dal proseguire con un simile comportamento. Se il vicino persiste, è possibile andare avanti e citarlo in giudizio per ordinare la rimozione dello stenditoio o dello stendino mobile.

Quando è il Comune a imporre il divieto (per preservare il pubblico decoro del palazzo), ci si può rivolgere direttamente alla Polizia Municipale per pretendere il rispetto del regolamento, indipendentemente da un reale disturbo subito.