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La problematica del riscaldamento condominiale
Come preannunciato qualche settimana fa, in un precedente articolo, il Governo uscente stava lavorando ad un Decreto Legge, da emanare prima del passaggio di consegne alla nuova legislatura, sul tema dell’utilizzo degli impianti di riscaldamento condominiale per il prossimo inverno.
Tale necessità, come ben sappiamo è legata alla problematica delle forniture energetiche, legata all’attuale situazione geopolitica nell’Europa dell’Est.
Un Decreto pensato per cercare di razionalizzare l’utilizzo di utenze quali gas ed elettricità, per permettere al futuro Governo di poter lavorare all’implementazione di un nuovo piano di approvvigionamento energetico.
Il Decreto Cingolani
Pertanto, l’ormai ex-ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha provveduto a firmare il Decreto numero 383 del 6 ottobre 2022.
Con tale provvedimento vengono definiti i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione presenti all’interno degli immobili del nostro Paese.
In particolare, il Piano di riduzione dei consumi di gas naturale, così come è stato pensato per la prossima stagione invernale prevederà la riduzione del periodo di funzionamento della stagione invernale, la riduzione della durata di accensione degli impianti e anche la riduzione del valore massimo delle temperature degli ambienti riscaldati.
Le nuove date di accensione del riscaldamento condominiale
Andando più nello specifico, va evidenziato che il territorio nazionale è stato suddiviso in sei differenti zone climatiche, dalla zona A alla Zona F, in funzione dei gradi – giorno (ovvero in base al clima medio del comune).
Per ognuna di queste zone climatiche viene definito il periodo di accensione del riscaldamento condominiale, che per la stagione 2022/2023, è stato accorciato di circa 15 giorni, ossia rinviando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data ultima di esercizio.
Inoltre, sempre il nuovo decreto, come detto sancisce anche una riduzione di un’ora delle attività giornaliere degli impianti.
Per comodità riportiamo il tutto nella seguente riassunto:
- Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo
- Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo
- Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo
- Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile
- Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile
- Zona F: nessuna limitazione
La riduzione delle temperature negli appartamenti
Accanto alla riduzione dei giorni e delle ore di attività del riscaldamento condominiale, con riferimento ai valori massimi della temperatura ambiente previsti dall’art. 3, comma 1, del DPR 74/2013, il Decreto Cingolani ha anche previsto una riduzione di tali valori.
In particolare, a partire dalle temperature previste dal DPR del 2013:
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
I valori sopracitati vanno tutti ridoti di 1°C.
Deroghe previste per la stagione 2022/2023
Tutte le disposizioni previste dal Governo prevedono in ogni caso una serie di deroghe.
Infatti, l’attuazione di queste riduzioni non è prevista per determinate strutture, quali edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili.
Inoltre, vengono esentati anche agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria.
Un’esenzione valida anche per quegli edifici dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Inoltre, è stato comunque previsto che nel caso di situazioni climatiche particolarmente avverse, le autorità comunali, potranno autorizzare, con proprio provvedimento motivato, l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, ma con una durata giornaliera che non superi la metà di quella ordinariamente consentita.
L’ordinanza del comune di Milano
In tema di deroghe, vogliamo inoltre ricordare che proprio nella giornata del 18 ottobre, il sindaco di Milano ha firmato un’ordinanza che ha rinviato l’accensione del riscaldamento condominiale al 29 ottobre.
Tale decisione, è dovuta al caldo di questi giorni, l’aumento del Pm10 nell’aria e, come visto, è in continuità con il Dl Cingolani, la necessità di ridurre i consumi di energia.
In ogni caso, la disposizione non riguarderà gli ospedali, le cliniche, le case di cura e ricovero per anziani e minori, nonché per le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali.
Non sarà inoltre applicata per scuole materne, asili nido oltre a piscine, saune ed edifici adibiti ad attività industriali e artigianali.
Sanzioni, controlli ed il vademecum Enea
Al fine di far rispettare tali disposizioni, possono essere predisposte dagli enti locali ispezioni sugli impianti termici, con eventuali sanzioni a carico del responsabile dell’impianto, del terzo responsabile e del conduttore connesse con l’omesso controllo degli impianti di climatizzazione.
Inoltre, per cercare di agevolare l’attuazione delle nuove direttive, l’ENEA, pubblicherà entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, pubblicherà un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e le modalità e i tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.
Cosa ne pensi di queste nuove disposizioni relative al riscaldamento condominiale? Raccontacelo nei commenti