I vicini maleducati, che violano le regole e che tengono comportamenti scorretti, sono davvero “un classico”.
Qualsiasi amministratore di condominio a Milano, e anche nel resto d’Italia, si sarà trovato almeno una volta a dover fronteggiare e gestire una lamentela proprio per questo genere di comportamenti.
Tuttavia, tanti abitanti dei condomini potrebbero pensare di “farsi giustizia da soli” o, perlomeno, di riprendere il proprio vicino maleducato in flagrante, ad esempio nel momento in cui stia buttando una cicca dal balcone, oppure non si curi dello stillicidio dell’acqua delle sue piante verso il balcone del proprio vicino del piano inferiore.
Ci si potrebbe chiedere, quindi, se il fatto di riprendere una persona mentre tiene un comportamento del genere sia lecito, oppure vada a violare le normative sulla privacy, sempre più invocate.
A che cosa può servire la prova foto o video?
Innanzitutto, ci si dovrebbe chiedere per quale motivo un soggetto voglia riprendere o fotografare il proprio vicino nel momento in cui questo abbia un comportamento scorretto.
In generale una persona può arrivare a farlo per presentare una prova al proprio amministratore di condominio a Milano e nel resto del nostro Paese, o, ad esempio, ai vigili.
In effetti, in molti di questi casi ci si può davvero chiedere se la foto o il video siano leciti, visto che la normativa sulla privacy vigente è piuttosto stringente, almeno negli ultimi anni, in merito alle autorizzazioni di questo tipo.
Per questo motivo, e per capire come comportarsi, sarà necessario prendere proprio in considerazione le disposizioni del Codice della Privacy.
Il Codice della Privacy e il diritto dei condomini
Abbiamo appena visto come sia proprio il Codice della Privacy a dover essere preso in considerazione.
Per questa materia si prenderà ad esame l’articolo 24 del Codice, che non è stato modificato dalle recenti innovazioni apportate dal Regolamento europeo.
L’articolo riguarda i casi nei quali sia possibile effettuare raccolte di dati, riprese o fotografie senza il previo consenso.
Si legge quanto segue nel testo dell’articolo:
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
Quindi, si consente, in primo luogo, la ripresa fotografica o video per salvaguardare la vita o l’incolumità fisica.
Si potrebbe, quindi, pensare ad un soggetto che faccia una foto di un vicino di casa che utilizzi fiamme libere sul balcone, oppure che butti in cortile macerie e altri elementi pesanti senza l’utilizzo delle necessarie precauzioni.
Ovviamente, in questi casi, la ripresa o la foto potranno essere utilizzate in giudizio, oppure potranno essere portate all’amministratore di condominio a Milano, e anche in altre città, come prova del comportamento scorretto.
Si aggiunge anche la lettera F che riprende un po’ lo stesso concetto. Anche in questo caso, infatti, sarà possibile effettuare le riprese o le foto per poter agire in giudizio e per dimostrare la propria ragione, ad esempio in una causa per danni nei confronti del proprio vicino di casa.
Esistono moltissimi casi nei quali ciò avviene, si può pensare, ad esempio, a chi abbia lasciato il rubinetto della vasca aperto, allagando anche gli appartamenti adiacenti o posti al di sotto del proprio.
Quello che rileva per la tutela della privacy, quindi, non è tanto la ripresa, ma l’uso che se ne farà.
Nel momento in cui un soggetto riprenda un vicino con la videocamera, oppure lo fotografi in flagrante, dovrà rispettare alcuni limiti.
Innanzitutto, quello della motivazione. Dovranno esserci, alla base, motivazioni legate alla sicurezza, propria o di altri soggetti, alla tutela del proprio bene, oppure alla prova da portare in giudizio.
Ad esempio, non sarà concesso fotografare la propria vicina senza vestiti per il puro gusto di farlo!
Inoltre, chi abbia effettuato la foto o le riprese, non dovrà diffondere quanto sia stato oggetto della ripresa stessa.
Quindi, la pubblicazione sui social, sui giornali o anche il semplice invio ad amici e parenti sarebbe tranquillamente censurabile come violazione della privacy del vicino di casa, anche nel caso in cui questo sia dalla parte del torto.
Infine, nel momento in cui si sia esaurito lo scopo della foto o della ripresa, sarà necessario evitare di mantenere in memoria il materiale.
Questo per evitare di rientrare nella categoria di un vero e proprio soggetto che gestisce i dati personali degli altri, ruolo per il quale sono necessarie, invece, specifiche autorizzazioni da parte del garante per la privacy.
Quindi, dopo aver portato in giudizio la foto, o averla consegnata al proprio amministratore di condominio, e aver ottenuto giustizia, la foto stessa andrà cancellata così da evitare proprio questo genere di problematiche.
La diffusione delle immagini sarà consentita, invece, in sede di assemblea di condominio. Infatti, il comportamento scorretto e maleducato del condomino potrebbe arrecare danno non solo a chi abbia fatto le riprese, ma anche agli altri abitanti della cosa comune.
Ovviamente, di nuovo, la diffusione dovrà avvenire nell’ambito dell’assemblea, e non tramite l’uso di un social network, oppure via email e così via.
Violando questi limiti non solo il condomino continuerà ad operare il comportamento scorretto, ma chi abbia fotografato la sua condotta, o effettuato le riprese, potrebbe incorrere in sanzioni anche gravi e in una denuncia da parte della persona scorretta per violazione della sua privacy.
Se avete ancora qualche dubbio, contattatemi senza impegno!