Gli affittuari nei condomini

E’ piuttosto comune all’interno di un condominio, che non tutti gli inquilini dei vari appartamenti siano proprietari dell’unità immobiliare in cui vivono.

Soprattutto nelle grandi città, infatti, in cui le persone si spostano per lavoro, molti preferiscono prendere una casa o anche una stanza in affitto, piuttosto che accendere un mutuo, anche a causa delle numerose garanzie che servirebbero per potervi accedere.

In questi casi dunque, l’inquilinoaffittuario sarà tenuto al pagamento del canone al proprietario.

Allo stesso tempo però dovrà anche contribuire ad alcune spese condominiali, come ad esempio la manutenzione delle aree comuni.

A fronte di tali oneri però, verrebbe da chiedersi se all’affittuario, è consentita la partecipazione alle assemblee condominiali o se queste restano ad esclusivo appannaggio del proprietario di casa.

Partecipazione dell’affittuario all’assemblea di condominio

In base a quanto previsto dalla legge, l’affittuario (o conduttore) ha diritto di partecipazione alle assemblee condominiali in due occasioni.

La prima è quando all’ordine del giorno sono previste decisioni in merito ai servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Solitamente tali delibere riguardano la ripartizione delle spese e le modalità di gestione dei servizi.

In questo caso specifico, l’affittuario avrà anche diritto di voto.

Un secondo caso invece, è quello inerente la modifica di altri servizi comuni, quali ad esempio l’installazione dell’antenna centralizzata, i parcheggi ed altro ancora.

Durante tali delibere però il conduttore non avrà diritto di voto.

Infine, oltre ai due casi già menzionati, egli potrà sempre partecipare alle assemblee, qualora sia lo stesso locatore ad autorizzarlo tramite delega scritta.

convocazione assemblea condominiale affittuari

La convocazione degli affittuari

Laddove sia prevista dal legislatore, la possibilità di partecipazione dell’affittuario (con o senza diritto di voto) nelle assemblee di condominio, sarà compito dell’amministratore inviare anche a loro la convocazione.

La mancanza di tale procedura darebbe infatti la possibilità agli affittuari di poter impugnare la deliberazione assunta in loro assenza entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione.

Va sottolineato dunque, che è escluso che sia il proprietario, pur avendo ricevuto la convocazione, ad avere l’obbligo di informare il conduttore.

Possibilità di impugnare la delibera da parte dell’affittuario

In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, le delibere condominiali possono essere impugnate solo da chi è titolare di diritti reali sulle singole unità immobiliari.

Da qui, si evince che l’affittuario potrà impugnare la delibera assembleare solo nei casi in cui ha diritto di partecipazione.

Ovvero, quando la delibera in questione riguarda la modifica dei servizi comuni, e l’affittuario non è stato nemmeno convocato.

Partecipazione degli usufruttuari alle assemblee condominiali

Rispetto a quanto visto finora per gli affittuari, la legge prevede una regolamentazione leggermente diversa per gli usufruttuari.

In particolare, questi ultimi avranno diritto di voto all’interno dell’assemblea condominiale per questioni relative l’ordinaria amministrazione e il godimento degli spazi in comune con gli altri condomini.

Per tutte le altre tematiche invece, il diritto di voto sarà ad appannaggio dei nudi proprietari delle porzioni di immobili.

Diverso è anche il potere di impugnazione dell’usufruttuario rispetto al conduttore.

Infatti, in questo caso può essere impugnata anche una delibera che sia direttamente azionabile contro il soggetto in questione, pur trattandosi di questioni attinenti a spese straordinarie, per le quali l’usufruttuario non gode del diritto di voto.

amministratore di condominio convocazione affittuari

Altre figure che possono partecipare alle assemblee

Oltre agli affittuari e agli usufruttuari, ci sono casi in cui alle assemblee condominiali possono partecipare anche ulteriori figure esterne quali tecnici e consulenti.

La loro presenza può essere richiesta anche da parte del singolo condomino per pareri in merito a determinate questioni di loro competenza.

Ma in base a quanto previsto in materia di privacy, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, la loro presenza può essere limitata al solo tempo necessario all’espletamento di quanto richiesto, in base agli specifici punti previsti all’ordine del giorno.

Sei un affittuario o un usufruttuario? Eri già a conoscenza di tali diritti? Raccontaci la tua esperienza diretta nei commenti.