I diritti dell’affittuario

La sottoscrizione di un contratto di affitto, prevede una serie di diritti e doveri per il soggetto (o i soggetti) che andranno ad abitare all’interno dell’appartamento in questione.

In particolare, un inquilino ha diritto di ricevere l’immobile in buono stato di manutenzione. Situazione che va verificata nella fase preliminare di sottoscrizione del contratto.

Allo stesso modo, bisognerà assicurarsi che anche gli impianti siano perfettamente a norma e funzionanti, che gli infissi siano efficienti e che eventuali complementi d’arredo risultino utilizzabili.

Dunque l’immobile deve sostanzialmente essere idoneo ad esplicare la propria funzione, prevedendo anche la redazione di un inventario all’interno del quale riportare nei dettagli ogni aspetto degli elementi menzionati.

E’ possibile impugnare una delibera per l’affittuario?

Accanto ai diritti strettamente legati all’utilizzo dell’immobile, è però necessario sapere se ci siano anche altri diritti esercitabili.

Infatti, l’affittuario di un appartamento condominiale si troverà a vivere all’interno di una comunità e dunque si può verificare il caso in cui vengano prese delle decisioni da parte dell’assemblea condominiale, con cui l’inquilino potrebbe non essere d’accordo.

Proprio per questo è fondamentale capire se nel caso in cui venga approvata una delibera da parte degli altri condomini, l’affittuario abbia possibilità di intervenire e far valere le proprie ragioni, in quanto inquilino di un appartamento dell’immobile.

assemblea di condominio

Impugnazione di una delibera: norma di riferimento

Per poter capire se un affittuario abbia la facoltà di poter impugnare una delibera assembleare, è necessario iniziare ad analizzare la norma che regola tale possibilità più in generale.

In particolare, in tal senso bisogna valutare cosa dice l’articolo 1137 del codice civile.

Questa norma prevede che qualsiasi condomino che risulti assente, dissenziente o astenuto abbia il diritto di impugnare la delibera condominiale ricorrendo all’autorità giudiziaria per chiederne l’annullamento.

Tale diritto riguarda dunque i condomini “effettivi”, cioè i proprietari dei singoli appartamenti dello stabile.

Ma la legge prevede anche un’eccezione per quanto riguarda gli affittuari, in merito a determinate questioni le delibere sul riscaldamento e il condizionamento dell’aria.

Quando l’affittuario può impugnare la delibera

Anche per i conduttori di un’unità immobiliare è possibile quindi intervenire nel caso in cui l’assemblea condominiale effettui una delibera relativa al riscaldamento centralizzato o al condizionamento dell’aria in condominio.

Il legislatore ha previsto questa possibilità in quanto gli affittuari, sono anche coloro che si occuperanno in prima persona del pagamento di queste spese al locatore.

E dunque è sembrato opportuno dar loro la possibilità di poter intervenire in maniera diretta nella discussione e nella votazione di questioni legate a questi servizi.

Tutto ciò per avere la possibilità di poter far valere le proprie ragioni, senza la necessità di intermediazioni, su questioni che andrebbero a impattare in modo diretto sul loro portafoglio.

condominio e assemblea con affittuari quando possono intervenire

I conduttori e la partecipazione all’assemblea

Si è dunque visto che gli affittuari hanno il diritto di partecipare alle assemblee condominiali e di votare in sostituzione del proprietario.

Questo diritto risulta però limitato solo a determinate questioni: spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e del condizionamento dell’aria.

Tale deroga risulta in ogni caso di carattere esclusivo e non può essere considerata valida per altre situazioni.

Per poter partecipare all’assemblea in questione, però il conduttore deve essere informato per tempo e in maniera adeguata.

In base a quanto previsto dalla legge, l’amministratore si dovrà occupare di inviare l’avviso di convocazione al locatore, facendo recapitare la notifica almeno 5 giorni prima della data della prima convocazione.

Una volta ricevuto l’avviso, sarà poi compito del proprietario occuparsi di informare l’inquilino della data e del luogo della riunione a cui questi avrà diritto di partecipare.

Nel caso in cui il locatore dovesse venir meno a questo obbligo informativo, l’’affittuario avrà diritto ad un risarcimento nel caso in cui la sua mancata votazione in assemblea gli possa aver causato un danno economico.

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