Apertura varco in muro condominiale

Tra le tante attività di modifica del proprio immobile, un condomino potrebbe decidere per svariati motivi di procedere all’apertura di un varco in uno dei muri del condominio.

Tale decisione potrebbe essere dettata dalla volontà di dotare il proprio appartamento di un accesso indipendente dal lato strada o dall’interno dell’edificio, oppure dalla necessità di suddividerlo in due unità distinte, creando così un ingresso alternativo.

In ciascuna delle casistiche riportate, così come in altre, che prevedano l’apertura di un varco in un muro condominiale, è fondamentale analizzare il problema legato all’autorizzazione in primo luogo del condominio (e in seconda battuta le autorizzazioni amministrative, da depositare in Comune).

Funzione dei muri condominiali

Per capire meglio, quali siano le problematiche legate all’apertura di un varco nelle pareti del condominio, è innanzitutto necessario capire, quale sia la funzione primaria dei muri.

In particolare infatti, questi ultimi vengono realizzati con il preciso scopo di proteggere gli appartamenti dall’esterno e dagli agenti atmosferici.

Dunque questo rappresenta il punto di partenza che va analizzato per poter procedere alla richiesta di eventuali modifiche, che porterebbero alla sostituzione di un muro, con un’apertura.

apertura varco nel muro

Cosa dice il legislatore in merito

In base a quanto riportato nell’articolo 1102 del codice civile, ciascun condomino può decidere di servirsi delle parti comuni dell’edificio anche apportandovi modifiche al fine di migliorare il godimento del proprio appartamento.

Tali modifiche però devono tener conto di due aspetti fondamentali.

Infatti, i lavori non devono alterare la destinazione del bene e non possono impedire l’uso del bene stesso agli altri condomini.

Inoltre, l’uso più intenso della cosa comune (come nel caso della sostituzione di un muro con una porta) deve rispettare i limiti della stabilità e della sicurezza del fabbricato e rispettarne anche il decoro architettonico.

Apertura di un muro sulla facciata

Come abbiamo visto, se il muro di una facciata, viene dunque sostituito con una porta, che sia dotata di tutte le specifiche tecniche necessarie ad evitare il collasso della struttura e in grado di evitare infiltrazioni di aria e di acqua, allora trasformazione in questione risulta del tutto compatibile con i diritti degli altri condomini.

Seguendo tali dettami quindi l’apertura di una porta nel muro condominiale, può avvenire anche senza l’autorizzazione dell’assemblea, dandone però preventiva comunicazione all’amministratore.

muro condiminiale apertura

Apertura secondo ingresso sul pianerottolo

Nel caso in cui poi un condomino voglia dotare il proprio appartamento di un secondo accesso, anche in tale situazione è necessario rispettare le norme viste in precedenza.

Ovvero a fronte della la facoltà di poter aprire un varco, è necessario che tale operazione non comprometta la stabilità dell’edificio e non risulti di impedimento ad un dirimpettaio che possa decidere di fare altrettanto.

Per cui il proprietario avrà libertà di procedere con la nuova apertura, a seguito della suddivisione dell’appartamento con il benestare del condominio, sempre che il varco in questione risulti modesto e in continuità con le linee architettoniche del fabbricato.

Creare un collegamento tra androne e magazzino

Un’ultima casistica può poi riguardare, la possibilità di realizzare un’apertura che consenta al proprietario di un locale a piano terra di mettere in comunicazione il proprio immobile con l’androne del portone, al fine di dotare la proprietà di un’ulteriore uscita.

Ricordando infatti le restrizioni dettate dal codice civile, in questi casi viene fatto divieto di procedere con i lavori nei casi in cui si alteri la destinazione della cosa comune e oppure si impedisca uso paritetico della parte comune agli altri condomini.

Dato che in tale situazione, non si verrebbe a creare nessuna delle due limitazioni, si può capire che anche in questo caso il proprietario ha libertà di azione, pur nel rispetto dei vincoli di salvaguardia della stabilità e del decoro.

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