Indice dei contenuti
Affitti brevi a scopo turistico
Sempre di più negli ultimi anni si è andata consolidando, specie nelle grandi città con ingenti afflussi turistici, quali ad esempio Roma e Milano, la consuetudine di affittare stanze o case a persone che si trovano in zone per vacanza o talvolta anche per motivi professionali.
Ecco dunque che un appartamento condominiale può trasformarsi in una sorta di b&b.
Molto spesso tale situazione, non è ben vista dagli altri condomini, che generalmente, per una questione di sicurezza e tranquillità, non vedono di buon occhio la presenza di un eccessivo via vai di estranei all’interno dell’edificio in cui vivono.
Quali norme seguire per gli affitti brevi in condominio
Qualora uno dei condomini decidesse di rendere il proprio appartamento disponibile per affitti brevi a scopo turistico, vanno comunque considerate, tutta una serie di regole che dovranno essere seguite al fine di garantire il rispetto degli altri condomini e la tutela delle parti comuni.
Occorre in primo luogo informare il condominio dell’intenzione di voler affittare la proprietà a breve termine. Ciò può avvenire tramite una comunicazione formale o informale al condominio stesso.
Bisogna inoltre, porre attenzione al rispetto delle norme di sicurezza condominiale. Dunque evitare di ostruire le vie di fuga e non eccedere il numero massimo di persone ammesse all’interno dell’immobile.
E’ infine necessario mantenere la proprietà in buono stato per evitare di causare danni o disturbi agli altri condomini, ricordando che eventuali danneggiamenti causati dagli ospiti, saranno responsabilità ricade del proprietario in questione.
Locazioni per affitti brevi: quando è possibile e limitazioni
Dunque utilizzare il proprio appartamento per affitti brevi a scopo turistico è sempre possibile per il proprietario di un immobile, a meno di particolari clausole previste all’interno del regolamento condominiale.
In alcuni casi infatti, possono essere previsti dei limiti ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini, relativamente all’uso degli appartamenti.
Vi sono per l’appunto condomini in cui viene espressamente vietato di adibire le unità immobiliari a usi diversi da quello abitativo, inteso come luogo dove la persona risiede abitualmente.
Tale divieto si pone dunque come obiettivo proprio quello di evitarne l’uso come soggiorno temporaneo o giornaliero, al fine proprio di evitare un accesso incontrollabile e frequente da parte di estranei all’interno dello stabile.
Secondo quanto previsto dal legislatore, queste clausole, per essere efficaci devono essere scritte in modo chiaro ed esplicito, per poter evitare fraintendimenti.
Sanzioni per violazione del regolamento condominiale
Nel caso in cui sia previsto un espresso divieto, riguardo gli affitti brevi per uso turistico in condominio, all’interno del regolamento condominiale, allora a tale violazione possono essere associate delle sanzioni, definite in base a quanto previsto dal regolamento stesso e delle leggi locali.
In prima istanza, può essere effettuato un richiamo verbale da parte del condominio.
Il locatore riceverà pertanto un avviso scritto o verbale all’interno del quale viene richiesto il rispetto delle regole condominiali.
Si può poi procedere con un’ammonizione scritta, in caso le norme condominiali vengano ripetutamente infrante.
Questa potrebbe inoltre essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, contenendo al suo interno una dettagliata descrizione della violazione e di quali sarebbero le conseguenze in caso di reiterata mancanza del rispetto delle norme.
Il passo successivo sarebbe quello della multa. Infatti, l’assemblea condominiale può prevedere l’assegnazione di una sanzione pecuniaria in caso di gravi e persistenti violazioni del regolamento.
L’importo in questo caso, viene poi decretato in merito alle specifiche norme condominiali.
Secondo quanto previsto dall’art. 70 disp. Att. al codice civile: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione condominiale è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice”.
Infine, nei casi di maggiore gravità il condominio può decidere di attuare un’azione legale, nei confronti del condomino in questione, chiedendo non solo un risarcimento per i danni causati, ma anche la sospensione definitiva dell’attività in questione.
Ci sono immobili adibiti ad affitti brevi nel tuo condominio? Cosa ne pensi al riguardo? Scrivicelo nei commenti.