Indice dei contenuti
Una delle problematiche maggiori per i condomini è la difficoltà di comunicare con il proprio amministratore di condominio
Per far si che un’amministrazione condominiale sia efficiente, uno degli aspetti che andrebbe coltivato maggiormente è legato al favorire e semplificare la comunicazione tra chi gestisce l’immobile, ovvero l’amministratore di condominio (ed il suo staff nel caso di una società che si occupa della gestione condominiale) e i condomini.
Eppure spesso capita che gli abitanti di uno stabile lamentino difficoltà nel riuscire a mettersi in contatto ed ottenere risposte dal proprio amministratore.
Ciò ovviamente non vuol dire che quest’ultimo (o lo staff dello studio che si occupa dell’amministrazione condominiale) sia a disposizione degli inquilini in qualsiasi momento. Ma vi è comunque la necessità di riuscire a fornire risposte e spiegazioni in tempi adeguati ai condomini che presentano domande e dubbi rispetto alla gestione condominiale.
In tal senso, rivolgersi ad una società strutturata e non ad un singolo individuo, porta ad un servizio migliore, grazie ad una maggiore organizzazione.
Vi sono termini di risposta previsti per legge?
Quando l’inquilino di uno stabile invia una raccomandata o una mail pec al proprio amministratore per ottenere chiarimenti riguardo un determinato argomento, è lecito aspettarsi una risposta in tempi più o meno brevi.
Ma chi stabilisce il termine entro cui far pervenire l’eventuale risposta?
Un primo termine potrebbe essere definito, laddove previsto, all’interno del regolamento di condominio.
Infatti, secondo quanto riportato nel primo comma dell’articolo 1138 prevede che il regolamento interno “[…] contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione”.
Dunque al suo interno è possibile prevedere la definizione delle tempistiche certe entro le quali imponga all’amministratore di condominio sarà obbligato a rispondere.
Cosa fare se il regolamento non prevede termini certi
Nonostante all’interno di ciascun condominio possano essere previste delle tempistiche differenti, non è detto che queste siano previste in tutti i regolamenti condominiali.
Qualora tale definizione venga a mancare, si potrà fare riferimento ad una legge più generica, ossia quella relativa alla diffida ad adempiere, prevista dall’articolo 1454 del codice civile.
In questo caso è previsto che il richiedente possa intimare la parte inadempiente ad eseguire la prestazione in un termine congruo, decorso il quale il contratto si intenderà risoluto.
Va evidenziato comunque che, salvo diversa pattuizione tra le parti (sempre che il termine risulti congruo rispetto alla prestazione), il termine non potrà essere inferiore a quindici giorni.
Possibile conseguenza della mancata risposta dell’amministratore di condominio
Come visto dunque, in genere un termine accettabile per una risposta è di circa quindici giorni.
Ciò detto, va in ogni caso evidenziato che il condomino, non ha autonomo potere di risolvere il contratto che lo lega all’amministratore di condominio.
E’ però vero che, in caso di gravi irregolarità nella gestione, lo stesso condomino, ha il potere di effettuare la richiesta ad un giudice per la revoca dell’incarico.
Anche se tale opzione andrebbe comunque valutata attentamente di caso in caso, poiché va ribadito che, in assenza di clausole regolamentari che lo disciplinino, il termine dei quindici giorni è sostanzialmente indicativo e non vincolante.
Casi in cui è previsto l’obbligo di risposta da parte dell’amministratore di condominio
A fini esemplificativi, ma non esaustivi ecco di seguito alcuni casi in cui la legge prevede l’obbligo di risposta ai condomini da parte dell’amministratore di condominio.
Quest’ultimo sarà comunque tenuto a rispondere ai condomini tutte le volte in cui ciò sia ritenuto necessario, come nel caso di segnalazioni di guasti o danni alle parti comuni.
- richieste di convocazione dell’assemblea per la deliberazione di innovazioni (art. 1120, secondo comma del codice civile);
- richiesta di copia dei registri condominiali e/o del regolamento di condominio (art. 1129, secondo comma, 1130 n. 6 c.c.);
- richieste di convocazione dell’assemblea per deliberare in merito alla sua revoca (art. 1129, dodicesimo comma, c.c.);
- richieste di accesso e copia dei documenti giustificativi (1130-bis c.c.);
- richieste di attestazione dello stato dei pagamenti e delle liti in corso (art. 1130 n.8 c.c.).
Suggerimenti per i condomini
Per poter tenere traccia delle richieste effettuate dai condomini, sarebbe sempre buona norma effettuare tali richieste in forma scritta, preferibilmente, con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite pec.
Inoltre, è anche possibile definire all’interno della missiva il tempo entro il quale ci si attende una risposta, tenendo conto dell’importanza e della complessità della richiesta effettuata.
Hai mai avuto problemi a contattare ed ottenere risposte dal tuo amministratore? Scrivicelo nei commenti.