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La comodità dei cancelli automatici
Che sia per una questione di sicurezza o per ragioni legate a problemi di parcheggio nel cortile condominiale, oggigiorno molti condomini hanno un cancello che ne delimita l’ingresso.
A differenza di qualche anno fa, quando ancora alcune volte ci si poteva imbattere in cancelli per la cui apertura serviva inserire la chiave, va detto che quasi ovunque sono ormai diffusi i cancelli automatici.
Questi rappresentano una vera e propria comodità per tutti i condomini che in macchina o a piedi, hanno bisogno di pigiare un semplice pulsante per entrare ed uscire, facilitando così il passaggio anche in casi di relativo disagio, come nel caso in cui si portino molte buste della spesa o in caso di pioggia.
Oltre ai benefit, andiamo però anche a vedere quali sono gli aspetti burocratici di questi impianti.
La normativa dei cancelli automatici
In base ad una direttiva emanata dal Parlamento Europeo, lo Stato Italiano ha provveduto ad emanare il decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n.17 che norma di fatto tutte le macchine fisse e mobili.
Dunque, i cancelli elettrici e le porte ad apertura automatizzata, vanno considerate come delle vere e proprie macchine ed in quanto tali vi è la necessità che rispettino determinati standard di sicurezza.
L’osservanza di tali parametri, non si limita solo agli impianti di nuova installazione, ma vale anche per quelli già presenti, che qualora fosse necessario andrebbero adeguati.
Certificazioni obbligatorie per i cancelli automatici
L’installazione di un cancello automatico, per poter essere a norma di legge, prevede il rilascio di un fascicolo tecnico, da parte dell’installatore, che ne validi la sicurezza.
In particolare, all’interno del fascicolo dovranno essere riportati:
- la dichiarazione CE di conformità dell’impianto;
- i manuali tecnici di installazione e manutenzione;
- le istruzioni di utilizzo dell’impianto;
- il disegno e lo schema elettrico del cancello;
- la dichiarazione di conformità dei singoli componenti;
- il registro di manutenzione dell’impianto, all’interno del quale vanno riportati tutti i riferimenti degli interventi effettuati (installazione, manutenzioni ordinarie, straordinarie ed eventuali riparazioni o modifiche).
Va ricordato che, secondo quanto previsto dalla direttiva macchine del Dlgs. 2010/17, è obbligatoria la verifica annuale del corretto funzionamento del cancello.
Responsabilità dell’amministratore di condominio
L’evoluzione degli ultimi anni, ha portato la figura dell’amministratore di condominio ad assumere una crescente quantità di responsabilità e doveri.
Secondo la normativa vigente, infatti, l’amministratore ha la responsabilità della gestione di tutte le attività di pertinenza del condominio.
In particolare, egli si dovrà occupare della sicurezza antincendio, della sicurezza del condominio come luogo di lavoro, nonché della sicurezza di impianti e installazioni.
Come si può desumere, allora sarà responsabile anche della sicurezza relativa ai cancelli automatici, per installazione e manutenzione dell’impianto.
Inoltre, sarà sempre compito dell’amministratore richiedere il rilascio di tutta la documentazione precedentemente elencata e procedere alla conservazione di tali carte per la durata di dieci anni.
Infine, sarà responsabile per la manutenzione annuale, richiesta dalla legge e nel caso in cui si rivelasse necessario, si dovrà occupare della richiesta di adeguamento ad una nuova normativa sui cancelli automatici.
Responsabilità In caso di danni o incidenti
Come visto l’amministratore è colui che si deve occupare degli atti conservativi relativi alle parti comuni del condominio.
Fra questi rientra chiaramente anche la manutenzione (e in alcuni casi l’adeguamento) dei cancelli automatici, in quanto impianti di pubblico utilizzo da parte dei condomini.
Per cui qualora si dovessero verificare incidenti o danni a causa del cancello automatico condominiale, la responsabilità ricadrà sull’installatore esclusivamente per danni causati da malfunzionamenti dovuti a difetti di installazione o manutenzione.
Mentre qualora il cancello venisse lasciato in stato di abbandono, senza eseguire la regolare manutenzione programmata, allora in tal caso la responsabilità ricadrebbe sull’amministratore di condominio, per inadempienza di quest’ultimo.
La responsabilità civile dell’amministratore continua a sussistere anche nei casi in cui egli abbia agito per colpa e non per dolo (dunque non in maniera intenzionale).
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