E’ davvero possibile usufruire delle agevolazioni fiscali del superbonus e della possibilità di cessione del credito, per lavori avviati prima della data del 1° luglio. Andiamo ad analizzare quanto previsto dalla legge.

Con la pubblicazione del dl Rilancio, lo scorso 19 maggio e la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, a partire dal 1° luglio, molti contribuenti hanno iniziato a chiedersi se fosse possibile accedere a tali bonus anche per lavori iniziati prima di tale data.

Questo perché poter beneficiare delle agevolazioni previste, consentirebbe un notevole vantaggio per affrontare lavori che a volte i condomini tendono a rinviare a causa delle ingenti spese richieste.

Cosa prevede il Dl Rilancio

All’interno del decreto sopra citato, il primo comma dell’art. 119 recita come segue “La detrazione […] si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021…”.

Dunque ad una prima lettura, la norma fa riferimento, non alla data di inizio dei lavori, bensì alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.

D’altronde tale interpretazione viene riportata anche all’interno delle FAQ pubblicate dall’Enea.

Per cui l’unico effettivo vincolo che va rispettato per poter accedere al superbonus relativamente a lavori di efficientamento energetico, i cui pagamenti devono ancora essere sostenuti, riguarda la capacità da parte del contribuente di poter produrre tutta la documentazione prevista relative alle spese sostenute, nel periodo tra il 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Lavori di condominio superbonus 110 e cessione del credito

Cessione del credito

Altro aspetto di particolare rilevanza per quanto riguarda il Superbonus 110, è rappresentato dalla possibilità di cessione del credito di imposta.

Infatti, nel caso in cui il contribuente abbia un livello di imposte non sufficiente per poter usufruire a pieno della detrazione fiscale, questi potrà effettuare la cessione del credito a un soggetto terzo (ad es. la propria banca).

Ci sembra importante ricordare che la cedibilità del credito fa riferimento alle spese effettivamente sostenute dal contribuente. Dunque ecco che ritorna un aspetto indispensabile, quale appunto una corretta documentazione delle spese sostenute.

In particolare, nel caso in cui il credito d’imposta venga ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa sarà comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Inoltre, una volta ottenuto il credito, il cessionario avrà a sua volta la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito ricevuto.

Agevolazioni fiscali superbonus 110 e cessione del credito

Procedura della cessione del credito

Il trasferimento del credito ad altro soggetto può avvenire attraverso due iter: tramite una comunicazione online oppure mediante la compilazione di un modello cartaceo.

Nel primo caso, il contribuente, dovrà comunicare, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, le seguenti informazioni:

  • Denominazione e codice fiscale del cedente;
  • Tipologia di intervento effettuato;
  • Importo complessivo della spesa sostenuta;
  • Importo complessivo del credito cedibile;
  • Anno di sostenimento della spesa;
  • Dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica;
  • Denominazione e codice fiscale del cessionario;
  • Data di cessione del credito;
  • Ammontare del credito spettante ceduto (in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre);
  • Accettazione del credito da parte del cessionario.

Nel secondo caso invece, sarà possibile per il soggetto proprietario del credito, effettuare tale comunicazione, riportando le stesse informazioni sopra elencate, recandosi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso sarà compito del condomino effettuare comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta oggetto di cessione, all’amministratore e al condominio, che non potrà opporsi, se non nel caso in cui il cedente non abbia pagamenti condominiali in sospeso.

In tal caso il condomino in questione dovrà prima saldare tali debiti, per poter validare la procedura della cessione a terzi.

Per rendere più fluida la transazione sarebbe buona norma da parte del cedente, di farsi rilasciare una dichiarazione, che attesti l’assenza di pendenze nei confronti del condominio, da parte dell’amministratore.

Ristrutturazione di condominio, spese lavori e cessione del credito

Obblighi dell’amministratore di condominio

In merito alla cessione del credito, sono previsti anche dei doveri da parte dell’amministratore di condominio.

Quest’ultimo infatti, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione di quest’ultimo e l’ammontare del credito ceduto, definito in base agli esborsi sostenuti dal condominio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

In ultimo, l’amministratore dovrebbe anche recapitare al singolo condomino la certificazione annuale imputabile al singolo contribuente per le spese sostenute dal condominio nell’anno precedente.

I nostri clienti stanno già usufruendo di questa importantissima opportunità.