Installazione di un condizionatore

Nei periodi estivi torna la necessità per tutti i cittadini di combattere il caldo eccessivo.

Oggigiorno lo strumento più utilizzato dalla maggior parte delle persone così come negli spazi pubblici e nelle attività commerciali è il condizionatore.

Di fatto questi impianti, permettono in breve tempo di abbassare la temperatura dei locali in cui ci si trova e avendo degli infissi di qualità permettere che l’aria non si riscaldi subito dopo che questi sono stati spenti.

Il problema però dei condizionatori è che richiedono un discreto spazio di utilizzo, ecco allora che per evitare eccessivi ingombri i proprietari preferiscono posizionarli attaccati in alto alle pareti esterne delle proprie abitazioni.

Ma sarebbe possibile installare il proprio impianto di condizionamento e i relativi tubi sul lastrico solare?

Utilizzo del lastrico solare

Sappiamo che il lastrico solare è di proprietà del condominio, dunque tutti i condomini hanno la facoltà ed il diritto di accedervi e l’amministratore non può tenere per sé le chiavi e vietandone l’utilizzo ai proprietari.

Dunque come previsto dal codice civile tutti i condomini possono utilizzare le parti comuni dell’edificio nei limiti previsti.

Ossia facendone un uso conforme alla destinazione del bene e non impedendo agli altri condomini di farne pari uso.

L’unica eccezione a tale norma, si verifica laddove si ponga una delimitazione in caso di condizioni che possano mettere in pericolo la sicurezza dei condomini.

risparmiare spazio del condizionatore in casa

Norme per l’installazione

Abbiamo già visto che l’installazione dei condizionatori è soggetta ad una serie di linee guida che i condomini devono rispettare.

In particolare, tali regole riguardano l’eventuale richiesta di un’autorizzazione comunale laddove prevista, soprattutto nei casi in cui sia necessario il rispetto del decoro architettonico per i palazzi d’epoca.

Vi sono poi aspetti relativi alla sicurezza, per evitare possibili danni a terzi, sia per un possibile montaggio non a norma, sia per la questione legata al corretto posizionamento del tubo della condensa.

Installare un condizionatore sul tetto

In riferimento alle norme a cui bisogna ottemperare, una possibile soluzione sarebbe quella di posizionare l’unità esterna dell’impianto sopra il lastrico solare.

In questo modo, un inquilino potrebbe risolvere diverse problematiche, sia per quanto riguarda l’occupazione di spazio nel proprio appartamento, sia eventuali problematiche legate al decoro della facciata condominiale.

condizionatore e spazi condominiali

 

Il diritto al pari uso delle parti comuni

Si potrebbe pensare che la soluzione di installare l’unità esterna di un condizionatore sul tetto dell’edificio potrebbe essere una violazione del diritto di pari uso delle parti comuni.

In realtà tale azione è stata valutata dai giudici della Cassazione, che hanno ritenuto legittimo poter occupare una parte del lastrico solare.

Questo perché l’impianto di condizionamento e i relativi tubi, andrà ad occupare una singola porzione di un bene in comproprietà tra i condomini senza però impedire il pari godimento della cosa comune e dunque senza lede il compossesso degli altri condomini.

L’utilizzo in questione consiste infatti solo in una sorta di “appropriazione” di uno spazio ridotto.

Conseguenze se il regolamento impone l’installazione sul proprio balcone

In merito poi alla presenza nel regolamento condominiale di una clausola che impone ai condomini l’installazione del condizionatore sul proprio balcone, è opportuno far riferimento alla sentenza n. 4099 del 7 giugno 2023 della Corte d’Appello di Roma.

In questo caso i giudici hanno accolto il ricorso da parte di un condomino contro clausola del regolamento che imponeva appunto l’installazione dell’impianto sul balcone di proprietà esclusiva, a distanza di almeno 150 centimetri dal parapetto, e non sul lastrico condominiale.

Secondo l’interpretazione del collegio infatti la disposizione in questione va riferita alle sole modalità di posizionamento all’interno dei singoli appartamenti, ma non andrebbe ad incidere sul diritto all’uso più intenso della cosa comune secondo quanto previsto dall’art. 1102 del codice civile.

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