Il condominio e le imposte

Come sappiamo le imposte non vanno pagate soltanto dalle persone fisiche ma anche dalle persone giuridiche.

Tra queste rientrano anche i condomini, in quanto oggigiorno amministrare un condominio equivale ad amministrare una società.

Dunque sarà opportuno osservare tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali seguendo gli elementi di chiarezza, professionalità, nonché di economicità e contenimento delle spese.

Tale gestione non riguarda il mero pagamento delle bollette per garantire i servizi quali luce e gas, ma un’amministrazione precisa e approfondita caratterizzata da un’approfondita conoscenza di diverse materie, che riguardano aspetti giuridici urbanistici, fiscali e amministrativi.

Ecco perché è bene che l’amministratore di condominio sia un professionista con ottime capacità di negoziazione.

Condominio come sostituto d’imposta

In qualità di gestore dello stabile, l’amministratore deve occuparsi anche di assolvere ai diversi obblighi tributari condominiali.

In particolare, il condominio dal punto di vista fiscale si qualifica come sostituto d’imposta.

Pertanto è tenuto ad adempiere a determinati versamenti.

Dovrà infatti occuparsi di pagare le ritenute di acconto quando corrisponde compensi con rilascio della relativa certificazione.

Inoltre avrà l’obbligo di presentare il modello 770, un documento che riguarda la “dichiarazione dei sostituti d’imposta”.

imposte condominio

Cos’è il modello 770?

Il Modello 770 rappresenta uno dei principali documenti che i sostituti di imposta, quindi i datori di lavoro, i diversi enti, ma anche Amministrazioni dello Stato devono utilizzare per effettuare versamenti e ritenute effettuate durante l’anno precedente.

Ciò che dovrà essere comunicato da parte degli enti giuridici individuati dalla legge riguarda, i redditi di lavoro dipendente e assimilati; i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; i dividendi, proventi e redditi di capitale; le locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione Unica e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

Tale documento è composto da diversi quadri in cui andranno inserite le diverse informazioni richieste.

I soggetti individuati dovranno poi provvedere ad inviarlo compilato, successivamente all’invio della Certificazione Unica, avendo però anche l’opportunità di inviare un modello correttivo o integrativo, per via telematica o attraverso un centro CAF o con l’aiuto di un intermediario abilitato.

Quando presentare il 770?

Così come per la presentazione dei modelli di pagamento per le imposte delle persone fisiche, anche per il modello 770 esistono dei limiti temporali per poter assolvere agli adempimenti tributari previsti.

In questo caso, l’amministratore di condominio o il condomino (quando non è obbligatoria la nomina dell’amministratore) saranno tenuti a presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate cosi come per tutti i sostituti d’imposta, entro il 31 ottobre di ogni anno.

L’invio può avvenire per via telematica utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, previo conseguimento dell’abilitazione da parte dell’amministratore o il condomino preposto.

Oppure in alternativa si può fare ricorso ad un intermediario abilitato, sia per la sola trasmissione che per la completa predisposizione della dichiarazione e l’invio della stessa.

In ogni caso il modulo 770 dovrà essere sottoscritto dall’amministratore in carica, risultante dall’ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato per questa attività.

modello 770 imposte

Sanzioni in caso di omessa presentazione del 770

Qualora risulti l’omessa presentazione del modulo 770 da parte del condominio, la legge prevede una sanzione amministrativa che può variare dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250€.

Mentre nel caso in cui la dichiarazione omessa venga presentata entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo (e prima dell’inizio delle attività amministrativa di accertamento) allora la sanzione amministrativa sarà ridotta della metà (potendo variare dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate), mentre il minimo richiedibile scenderà a 200 €.

Si potrebbe poi verificare il caso in cui l’ammontare dei compensi dichiarati risulti inferiore a quello accertato. Allora la legge prevede una sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate con riferimento alla differenza. In questo caso il minimo sarà nuovamente pari a 250 €.

Se ancora le ritenute sui compensi risultano solo versate, ma non dichiarate dal condominio, verrà applicata una sanzione amministrativa che potrà variare da euro 250,00 a euro 2.000. Inoltre si applicherà, in aggiunta, la sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione.

Infine se le ritenute sono state versate interamente e la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione amministrativa applicata potrà variare dai 150 a 500 € mentre la sanzione amministrativa aggiuntiva sarà di 25 € per ogni percipiente.

E’ infine opportuno ricordare che nel caso in cui le sanzioni amministrative vengono irrogate per cause imputabili all’amministratore, i condòmini potranno richiedere la convocazione dell’assemblea al fine di revocare il mandato per gravi irregolarità fiscali.

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