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Riunioni di condominio e diffamazione
Come già sottolineato diverse volte la vita condominiale è molto spesso caratterizzata da contrasti più o meno accentuati tra i condomini.
E’ infatti una situazione abbastanza normale che dovendo condividere gli spazi comuni, ogni inquilino abbia le proprie esigenze che possono convergere oppure più spesso divergere da quelle altrui.
E l’assemblea condominiale rappresenta il luogo in cui molto spesso tali contrasti vengono fuori in modo più o meno accentuato.
Alcune volte le contrapposizioni vengono esplicitate in maniera civile, in altre occasioni si può incorrere invece in situazioni che degenerano in diverbi in cui una o entrambe le parti arrivano ad usare toni minacciosi e/o diffamatori.
Se si dovesse arrivare a tanto, come bisognerebbe comportarsi, nel caso in cui vengano usate espressioni ingiuriose che mirano a ledere la reputazione?
Cos’è la diffamazione
Con il termine diffamazione si fa riferimento al caso in cui si parli male di una persona alle sue spalle ed in presenza di almeno due persone.
Dunque qualora la vittima dell’accusa mossa sia presente, non si avrà diffamazione, ma si tratterà di ingiuria.
Tale azione, è definita come reato all’interno dell’articolo 595 del codice penale e può essere punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro (pene che vengono inoltre aumentate nel caso in cui l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio).
Quando si verifica la diffamazione in una riunione condominiale
Come anticipato dunque la condizione che deve verificarsi affinché si possa parlare di diffamazione è l’assenza della persona verso la quale sono rivolte le ingiurie.
E’ bene ricordare che la lesione della reputazione altrui costituisce sempre reato a prescindere dal fatto che la persona in questione sia un inquilino oppure un soggetto esterno allo stabile.
Per cui laddove le parole usate siano in grado di screditare la considerazione della vittima all’interno di un certo contesto, si potrà andare incontro ad una querela per diffamazione. Una situazione che si può verificare non solo se il soggetto è totalmente assente, ma anche se la sua assenza è stata temporanea e dunque impossibilitato a potersi difendere.
Diverso il caso in cui le offese vengano rivolte al diretto interessato in sua presenza. In tal caso infatti si dovrà parlare di l’illecito civile di ingiuria. Questo secondo caso prevede invece solo la possibilità di agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni.
Differenze tra critiche e diffamazione
Una differenza che in questo discorso è opportuno fare è quella relativa alla possibilità di criticare altri soggetti non presenti alla riunione.
E’ dunque previsto che ci si possa esprimere contro l’operato di un altro condomino, o dell’amministratore o anche di un professionista assunto per svolgere dei lavori, ma sempre entro i limiti della pacatezza.
Il diritto alla critica è dunque previsto, ma in alcune situazioni si potrebbero verificare dei casi limite, per i quali dovrà essere il giudice a stabilire se quanto riferito costituisca una critica lecita o un’ingiuria penalmente perseguibile.
Condominio: querela per diffamazione
Una volta appurato che ci sia stata diffamazione nei confronti di un soggetto, la persona offesa potrà decidere di procedere con una querela entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza del delitto.
In particolare, è previsto che questo tipo di denuncia debba essere sporta, per via scritta o orale, dal soggetto offeso o al limite quest’ultimo potrà incaricare il proprio difensore con una procura speciale.
In ogni caso la denuncia dovrà essere firmata dalla vittima e al suo interno potranno anche essere indicati i testimoni che dovranno riportare le accuse diffamatorie rivolte nei suoi confronti.
Infine, in riferimento ad una diffamazione condominiale, si possono riportare i nomi dei soggetti presenti all’assemblea e che hanno ascoltato le offese rivolte al soggetto diffamato.
Querelare il condominio: è possibile?
In ultimo, va precisato che la responsabilità per tale tipologia di reato è sempre personale.
Per cui nel caso di un condominio, qualora l’offesa venga rivolta dal suo rappresentante legale, la vittima dovrà procedere con una querela nei confronti del singolo soggetto (in questo caso l’amministratore di condominio) e non nei confronti dell’intero condominio.
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