Quali sono i criteri da tener presente per la scelta dell’impresa di pulizie delle scale e come è possibile revocare l’incarico?

Selezionare un’impresa di pulizie che si occupi del mantenimento del decoro delle scale del condominio non è facile come sembra.

Da un lato possono infatti sorgere le solite diatribe tra i diversi condomini, alcuni più propensi al risparmio, altri più attenti alla qualità del servizio offerto.

Dall’altro vi è comunque una normativa che impone a tali aziende il rispetto di determinati requisiti.

Ecco che allora non è pensabile poter affidare l’incarico ad un’impresa qualsiasi, se non si vuol correre il rischio di incappare in eventuali sanzioni.

Requisiti richiesti all’impresa di pulizie

Secondo quanto definito dalla legge n. 82/1994Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione […]” devono essere iscritte “nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge“.

Una norma più recente invece, ossia il decreto ministeriale di riferimento è il n. 274 del 7 luglio 1997, prevede che le imprese di pulizie debbano essere iscritte alla Camera di commercio.

In caso contrario la loro attività andrà ritenuta come abusiva e pertanto soggetta a sanzioni.

quali sono i requisiti che una ditta di pulizie dovrebbe avere per poter essere scelta da un condominio?

Verifica dei requisiti per evitare sanzioni

E’ importante sapere però che in base all’articolo 6 della legge n. 82/1994, nel caso in cui venga stipulato un contratto con un’azienda di pulizie non iscritta o cancellata dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, la sanzione verrà comminata non solo a quest’ultima, ma anche al committente.

Per cui è necessario effettuare un controllo preventivo per verificare che tutto sia in regola facendosi consegnare gli estremi dell’iscrizione alla Camera di commercio o, anche una visura camerale che ne confermi l’iscrizione.

Scelta dell’impresa di pulizie

La spesa relativa alle pulizie condominiali rientra all’interno della sfera dell’ordinaria amministrazione.

Dunque la ditta potrà essere scelta all’interno dell’assemblea di condominio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione che rappresentino almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

E’ bene comunque evidenziare che in caso questo servizio venga richiesto in maniera saltuaria e non continuativa, ai sensi dell’art. 1130 n. 2, 3 e 4 c.c. potrà essere lo stesso amministratore a contattare la ditta al fine di garantire la conservazione delle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, è sempre utile richiedere, all’impresa che ha presentato il preventivo per le pulizie, così come con altri fornitori, referenze come ad esempio quali altri condomini vengono serviti. In particolare per le pulizie, è anche possibile richiedere un periodo di prova di due o tre mesi al fine di valutare il servizio.

requisiti di un'impresa di pulizie per condominio

Ripartizione della spesa

Altra tematica rilevante, su questo tema riguarda poi la ripartizione delle spese.

In questo caso, ci si rifà a quanto previsto dall’articolo 1124 del codice civile.

Nel caso specifico la spesa relativa va ripartita, per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Inoltre “Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.

Revoca dell’incarico all’impresa di pulizie

Infine nel caso in cui il condominio decida di cambiare la ditta di pulizie alla quale affidarsi, si potrà decidere in qualunque momento di rescindere il contratto attraverso una delibera assembleare.

A tale scopo, in prima convocazione, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Mentre in seconda convocazione basterà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

C’è comunque da tener presente che la risoluzione del contratto possa portare il prestatore d’opera a richiedere al condominio le spese fino ad allora sostenute oltre ai danni, derivanti dal mancato guadagno.

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