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Chi paga gli oneri condominiali della casa coniugale?
Finora in vari articoli ci siamo occupati di cosa succede e come intervenire nel caso di contrasti tra diversi condomini, che in qualche modo possono riflettersi anche sulla vita condominiale.
Ma a volte, può accadere che i conflitti si verifichino tra coppie che vivono all’interno di uno stesso appartamento.
Nel caso in cui questi siano proprietari (e non affittuari) dell’immobile e qualora decidano di separarsi, allora è lecito chiedere cosa succede per quanto riguarda le spese relative agli oneri condominiali.
Generalmente è il giudice che si occupa dell’assegnazione della casa coniugale a uno dei due coniugi.
E contestualmente a tale decisione di norma dovrebbe stabilire anche chi dei due debba pagare le spese relative alla casa in questione. Ma ciò non sempre avviene.
Definizione di casa coniugale
La casa coniugale (denominata anche come casa familiare) viene definita come il luogo in cui i coniugi, prima di separarsi, avevano stabilito la loro vita insieme e dove dunque vivevano, eventualmente insieme ai figli.
In seguito alla separazione dei coniugi, cesserà anche l’obbligo della coabitazione così come stabilito dall’articolo 143 del codice civile. Aspetto quest’ultimo che rientra anche tra i doveri coniugali.
In questi casi allora, di rilevante importanza diventa la questione dell’assegnazione della casa coniugale, dovendo determinare chi continuerà a vivere al suo interno.
Problema che diventa ancor più complesso, nel caso in cui la coppia abbia dei figli e la casa è di proprietà di uno dei due coniugi.
Come si assegna la casa coniugale
Per quanto riguarda l’assegnazione, questa viene decisa dal giudice, tenendo conto di quanto previsto all’interno dell’articolo 337 sexies del codice civile.
In particolare, dunque, nel caso in cui la coppia abbia figli ancora minorenni o maggiorenni, ma comunque non ancora autosufficienti, il giudice assegnerà la casa al genitore collocatario dei minori.
E tale attribuzione varrà sia che la casa sia in comunione, sia che risulti di proprietà di uno solo dei due coniugi.
Lo stesso articolo, non dà invece indicazioni nel caso in cui non ci sia prole.
In questi casi allora, si può ipotizzare che la casa possa spettare al coniuge non proprietario, solo in situazioni eccezionali, come ad esempio nel caso in cui l’assegnatario sia affetto da patologie particolari.
E’ bene inoltre ricordare che oggi giorno tali discorso va allargato anche alle unioni civili tra gay e alle convivenze.
Chi paga gli oneri condominiali
L’assegnatario della casa coniugale, potrà, come visto, continuare a vivere gratuitamente all’interno dell’immobile. Ma a questo punto va risolto il nodo relativo al sostenimento delle spese ordinarie e straordinarie relative alla casa.
Di norma, il giudice dovrebbe specificare nella sentenza di separazione o divorzio, anche chi dei due coniugi debba accollarsi le spese della casa.
Generalmente, se non viene fatta alcuna precisazione queste risultano a carico dell’utilizzatore, ma possono verificarsi casi in cui si stabilisca espressamente che le spese saranno a carico del proprietario dell’immobile, qualora ad esempio il beneficiario risulti nullatenente.
Al contrario invece, le spese straordinarie o di conservazione saranno comunque a carico del proprietario.
Come si ripartiscono le spese se la casa è in comproprietà
Tra le varie casistiche da tenere in considerazione, va tenuto conto anche della possibilità in cui la casa sia cointestata tra marito e moglie.
Questa situazione può ad esempio verificarsi nel caso in cui i coniugi siano in regime di comunione oppure siano in regime di separazione dei beni ma abbiano acquistato congiuntamente l’immobile.
In questa ulteriore caso, a meno che non ci siano disposizioni diverse da parte del giudice, le spese di ordinaria manutenzione saranno a carico del coniuge assegnatario, titolare del diritto di godimento.
Al contrario invece, le spese straordinarie, dovranno essere sostenute da entrambi i comproprietari in base alle rispettive quote di proprietà.
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