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I ponteggi nelle ristrutturazioni condominiali
L’abbondanza di bonus edilizi emanati dal Governo in questi ultimi due anni, hanno portato ad una notevole impennata dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento degli immobili.
Questo perché agevolazioni come superbonus, bonus facciate e tanti altri ancora hanno reso particolarmente convenienti tali operazioni che in altri casi sarebbero stati difficilmente sostenibili da parte dei privati.
Ovviamente i lavori di ristrutturazione condominiale, in particolare quelli relativi alle facciate e alla realizzazione dei cappotti termici, per essere posti in essere, richiedono l’installazione dei ponteggi.
Ossia, impalcature generalmente realizzate con tubi di acciaio o alluminio su cui poggiare le travi di legno, che permetteranno agli operai di svolgere la propria attività.
La spesa del ponteggio
Per ciò che concerne i costi, l’installazione del ponteggio, rappresenta un onere che dovrà essere approvato dall’assemblea condominiale.
In particolare, la ripartizione di tale esborso sarà effettuata tra i condomini in base a quanto previsto dalle tabelle millesimali.
Potrebbe poi verificarsi il caso in cui alcuni inquilini decidano di approfittare della presenza dell’impalcatura, per effettuare degli interventi nella propria abitazione.
In questo caso, andrà calcolata la spesa necessaria per il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio della struttura, dividendola per la durata dei giorni lavorativi.
Il valore ottenuto, moltiplicato per il periodo di utilizzo esclusivo per i lavori di alcuni condomini, consentirà di capire quale sarà la spesa a loro esclusivo carico.
Cosa succede in caso di danni provocati da un ponteggio
Quella dei costi, però, non è l’unica problematica relativa all’installazione dei ponteggi, durante i lavori di ristrutturazione condominiale.
Infatti, può capitare che nel periodo in cui vengono svolti i lavori, possano verificarsi incidenti e danni dovuti proprio alla presenza delle impalcature.
Il caso più comune è quello della caduta di oggetti e/o materiali che possono causare a persone di passaggio o magari anche alle vetture parcheggiate nelle zone circostanti.
In tali casi, secondo quanto previsto dall’articolo 2043 del codice civile, in base alla violazione del divieto di neminem laedere sancito, il responsabile sarà l’appaltatore dei lavori.
Sarà quest’ultimo infatti, a doversi occupare di porre in essere tutte le attività necessarie, affinchè la struttura non provochi danni a cose e persone.
La possibilità di furti in appartamento
Un’altra tematica di grande rilevanza, legata alla presenza dei ponteggi, durante le opere di ristrutturazione nei condomini, è quella dei furti.
Il dubbio principale in questo caso riguarda l’individuazione delle responsabilità, nel caso in cui tale situazione dovesse verificarsi.
In questo contesto, sarebbe lecito chiedersi infatti, se la colpa del furto debba ricadere sulla ditta che conduce i lavori oppure sul condominio che li ha commissionati.
La responsabilità della ditta appaltatrice
Come visto in precedenza con l’articolo 2043, responsabile del controllo del ponteggio risulta essere l’appaltatore, ossia in questo caso la ditta che si occupa della ristrutturazione.
La giurisprudenza italiana, si è trovata più volte ad affrontare casistiche di tale tipologia.
Prendendo in esame queste fattispecie, diversi tribunali hanno individuato la responsabilità civile dell’impresa appaltatrice, condannandola al risarcimento del condomino per i danni legati all’attività delittuosa che quest’ultimo ha subito.
In particolare, la responsabilità ravvisata dai giudici, risiede nell’omissione da parte proprio della ditta dell’adozione di opportuni sistemi che consentano di scongiurare eventuali furti.
La presenza di ponteggi e impalcature, come è facile intuire, rappresenta una notevole agevolazione per possibili ladri.
Dunque sarà compito proprio dell’appaltatore di adottare tutte le necessarie cautele, quali sistemi di allarme ed una corretta illuminazione della struttura, al fine di evitarne l’uso anomalo.
La responsabilità del condominio
Accanto poi alla responsabilità della ditta, va considerato solidale per i danni subiti, ex articolo 2051 del codice civile, anche il condominio.
Quest’ultimo infatti, nella figura dell’amministratore, risulta avere comunque l’onere di custodia e vigilanza.
Dunque anche il condominio dovrà preoccuparsi di dotare l’impalcatura di idonei sistemi di antifurto, potendo così dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per poter scongiurare tali attività delittuose.
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