Indice dei contenuti
Il premio dell’assicurazione
Stipulare una polizza assicurativa a livello condominiale è una pratica che può rivelarsi di fondamentale importanza poiché consente una maggior tutela dei condomini nei casi in cui dovessero verificarsi sinistri di una certa rilevanza.
Pur non essendo obbligatoria infatti (se non prevista espressamente all’interno del regolamento condominiale), consente di mettere al riparo gli abitanti del palazzo che l’ha sottoscritta dalle conseguenze dei danni provocati.
Consentendo all’amministratore che riceve una lettera di risarcimento per i danni subiti, di poter a sua volta rivolgersi alla compagnia assicurativa per la richiesta di risarcimento, nel rispetto di eventuali limiti temporali previsti dalle clausole della polizza.
Chi paga il premio assicurativo
Come detto la legge non prevede l’obbligatorietà della stipula di un’assicurazione (se non prevista dal regolamento), pertanto è compito dell’assemblea deliberare sulla possibilità di sottoscrizione della stessa.
Una volta deliberato in modo favorevole, sarà poi l’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio in questione a provvedere al pagamento del premio assicurativo.
Come facilmente intuibile, il costo della polizza sarà ripartito tra i vari condomini secondo quanto previsto dalle tabelle millesimali di riferimento.
Mancato pagamento del premio assicurativo
A questo punto però è opportuno effettuare dei chiarimenti in merito ad eventuali responsabilità per quanto riguarda il mancato pagamento del premio assicurativo.
Cosa succede infatti, nel caso in cui l’amministratore condominiale non dovesse provvedere al pagamento previsto per la polizza?
Ovviamente, l’effetto immediato sarebbe quello di non poter più usufruire di una protezione che solleverebbe i condomini dal dover farsi carico del pagamento di eventuali danni a cose o persone causati da una parte comune dell’edificio non assicurato.
Il punto cruciale però da dover approfondire è quello di capire su chi andrebbe a ricadere la colpa del mancato pagamento.
Quando la responsabilità non ricade sull’amministratore
Se da un lato si può pensare che il mancato pagamento della polizza possa essere semplicemente dovuta alla negligenza dell’amministratore, nella realtà dei fatti le cause che possono portare ad una situazione di questo tipo possono essere diverse.
In particolare, possiamo prendere come riferimento la sentenza n. 665 del 27 settembre 2023, del tribunale di Crotone.
In questo caso infatti, i singoli condomini sono stati condannati a pagare i danni causati da infiltrazioni che hanno colpito un immobile all’interno del palazzo.
A questo punto gli stessi inquilini avrebbero richiesto di procedere con la richiesta di risarcimento del danno all’assicurazione, ma si è reso evidente che lo stabile si trovasse sprovvisto di assicurazione, a causa del mancato pagamento del premio da parte dell’amministratore.
Quest’ultimo però ha subito provveduto a difendersi, adducendo la tesi che tale mancanza fosse dovuta al mancato pagamento delle quote da parte dei condomini stessi, rendendo la somma sul conto corrente insufficiente a coprire il saldo dovuto.
Doveri dell’amministratore
La mancanza di fondi causata da un ritardo da parte dei condomini dovrebbe rappresentare di suo una valida ragione di esenzione di responsabilità dell’amministratore in questione.
Ma per dare un quadro più completo è comunque altrettanto necessario ricordare che, rispetto al ruolo ricoperto, l’amministratore deve sempre occuparsi di rispondere con la diligenza professionale durante lo svolgimento delle attività.
Pertanto nel caso specifico, qualora si dovesse ravvisare una mancanza di fondi necessaria per coprire delle spese che l’assemblea stessa ha votato, è compito dell’amministratore informare i condomini della carenza di risorse per poter effettuare il saldo (e in questo caso mantenere operante la copertura).
Tale attività si può riscontrare all’interno dell’articolo 1130 del codice civile in cui vengono descritte le funzioni cui lo stesso amministratore deve adempiere per garantire la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e l’esercizio dei servizi comuni.
Sei alla ricerca di un nuovo amministratore per il tuo condominio? Contattaci ora: www.bassi-gestioni-immobiliari.it/contatti-studio-bassi-gestioni-immobiliari-milano/