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Anagrafe di condominio
Quando si parla di Registro dell’anagrafe di condominio si fa riferimento ad una tipologia di documento che deve essere obbligatoriamente presente tra quelli conservati dall’amministratore.
All’interno di questo registro vengono riportati i dati personali dei condòmini, il titolo di occupazione delle unità immobiliari e i relativi riferimenti catastali. Rappresenta dunque un elemento fondamentale della gestione condominiale.
Infatti qualora questo documento non risulti presente tra quelli in possesso dell’amministratore di condominio, potrebbe anche essere richiesta la revoca dell’incarico di quest’ultimo.
Normativa sul registro dell’anagrafe di condominio
In base a quanto stabilito dalla legge, il registro dell‘anagrafe condominiale è stato introdotto dalla legge n. 220/2012, in seguito alla riforma del condominio all’interno dell’ordinamento italiano.
All’interno dell’articolo 10, la riforma in questione ha previsto la necessità di gestione di due nuovi registri obbligatori da parte dell’amministratore: il Registro di contabilità condominiale (dove vanno registrati entro trenta giorni tutti i movimenti finanziari sul conto corrente dedicato al condominio) e appunto il Registro di anagrafe condominiale.
In particolare la sua base normativa è da ricercare poi all’interno del comma 6 dell’articolo 1130 del codice civile.
Il contenuto del Registro dell’anagrafe di condominio
In base a quanto previsto all’interno del Registro dell’anagrafe di condominio, devono essere riportati i dati essenziali sui condòmini e sulle proprietà immobiliari.
Tale documento dovrà riportare nello specifico:
- le generalità dei condòmini e i loro codici fiscali;
- l’indirizzo di residenza e la proprietà di tali soggetti;
- i recapiti di riferimento (numeri di telefono, e-mail, ecc.);
- nel caso in cui l’unità immobiliare sia locata, vanno riportati anche le generalità del conduttore;
- i dati catastali di ogni singola unità immobiliare, come la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.
Trattandosi comunque di dati sensibili, la gestione di queste informazioni viene regolamentata secondo i confini dettati dal Garante della Privacy.
Per cui l’amministratore potrà trattare solamente le informazioni attinenti alle finalità che intende perseguire. In ogni caso dovranno essere comunicati solo quei dati che consentano di identificare e contattare i condòmini, e non dati ulteriori.
Procedura di creazione del Registro
I passi per la corretta creazione del Registro dell’anagrafe di condominio prevede innanzitutto la raccolta dei dati da parte dell’amministratore.
Questa attività avviene attraverso un’apposita scheda che sarà inviata ai condomini e che questi ultimi dovranno debitamente compilare in ogni sua parte.
Nel caso in cui risultassero delle informazioni mancanti, l’amministratore dovrà inviare una lettera di sollecito tramite raccomandata, che gli consenta di ottenere i dati mancanti per poter aggiornare il registro.
Allo scadere poi dei 30 giorni da tale richiesta, l’amministratore potrà agire in modo autonomo per l’acquisizione dei dati mancanti per l’aggiornamento del documento anche facendo riferimento a terzi (es. il Catasto).
L’importanza dell’anagrafe di condominio
La presenza di un documento di questo tipo risulta di necessaria importanza per chi si occupa della gestione condominiale, poiché permette di avere una visione completa di tutte le persone presenti all’interno dello stabile.
Infatti come detto tale registro riporta non solo le informazioni attinenti ai proprietari ma anche quelle relative agli inquilini.
Risulta inoltre molto utile dal punto di vista della sicurezza dato che i condomini possono aggiornarsi rispetto ai dati sulla sicurezza degli impianti e della certificazione energetica dell’edificio.
Accesso al Registro dell’Anagrafe di condominio
Come appena accennato dunque l’accesso al documento in questione è sempre consentito ai partecipanti del condominio.
Sarà l’amministratore a doversi occupare della sua conservazione, indicando ai condomini i locali i documenti vengono conservati e sulle modalità ed i giorni di consultazione.
In particolare è bene ricordare che l’accesso alle informazioni è sempre gratuito al netto di eventuali richieste di copie firmate per le quali il richiedente dovrà sostenere il rimborso delle spese sostenute.
In ultimo, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011, solo in casi particolari (come ad esempio quando il Comune richieda informazioni su locazioni non registrate), le informazioni contenute nel registro dell’anagrafe condominiale possono essere divulgate a terzi.
Conoscevi l’esistenza di tale documento? Hai mai consultato il registro dell’anagrafe condominiale? Raccontaci la tua esperienza nei commenti.





