Rendiconto condominiale a norma di legge

Tra i documenti che devono essere redatti dall’amministrazione di un condominio, abbiamo visto che rientra anche il rendiconto condominiale. 

Questo materiale contabile è necessario per poter dare evidenza della gestione condominiale operata dell’amministratore.

La redazione del documento però deve seguire dei criteri specifici che consentano a tutti i condomini una lettura “chiara” e “intelligibile” del documento stesso.

Per cui qualora in un condominio venga deliberata l’approvazione di un rendiconto consuntivo non conforme alla legge questa risulterà nulla.

E’ dunque opportuno conoscere quali siano tali criteri ovvero il criterio di cassa e il criterio di competenza, che andremo ora ad illustrare.

Criterio di cassa

Il primo criterio che può essere utilizzato per la redazione del rendiconto è il criterio di cassa.

Questo prevede che le entrate e delle uscite vengano registrate nel momento in cui avviene effettivamente l’incasso o il pagamento.

Dunque si procede con la registrazione delle entrate nel momento in cui i soldi entrano effettivamente nel conto. Allo stesso modo le spese verranno rendicontate solo nel momento in cui queste sono effettivamente pagate.

La sua caratteristica peculiare è che non tiene conto dei crediti e dei debiti futuri, ma si focalizza esclusivamente sul flusso di denaro effettivo.

Un esempio, nel caso in cui un condominio emette una fattura per le spese condominiali a maggio ma riceve il pagamento solo il mese successivo, allora basandosi su tale criterio l’entrata dovrà essere registrata a giungo, ossia quando effettivamente si riceve il pagamento.

contabilità di condominio - rendiconto condominiale

Criterio di competenza

Nel secondo caso, ovvero il criterio di competenza, invece la registrazione di entrate e uscite è indipendente dal momento dell’incasso o del pagamento.

Infatti, si procede con la rendicontazione dei flussi economici nel momento in cui si verificano gli eventi che li generano.

Per cui effettivamente le entrate saranno registrate nel momento in cui il soggetto giuridico acquisisce il diritto di riceverle. E allo stesso modo le spese verranno registrate quando il soggetto in questione è obbligato a sostenerle, nonostante i pagamenti effettivi possano avvenire in un momento successivo.

Per cui riprendendo l’esempio fatto in precedenza, in questo secondo caso, l’entrata relativa alle spese condominiali verrà registrata a maggio, cioè nel momento di emissione della fattura, benchè il pagamento possa avvenire anche in seguito.

La differenza tra i due metodi

Volendo riassumere dunque, la distinzione principale tra i due metodi sopra citati risiede nel momento in cui vengono registrate le entrate e le uscite.

Ma come detto qualunque sia la metodologia utilizzata, sarà comunque necessario far si che il rendiconto condominiale risulti chiaro ed intelligibile come previsto dagli articoli 263 e 264 del Codice di Procedura Civile, in materia di rendicontazione delle scritture.

i criteri del rendiconto condominiale

Validità delle delibere di approvazione

In base a quanto affermato finora, i requisiti summenzionati rappresentano dei criteri necessari per la validità del rendiconto condominiale.

Dunque nel caso in cui quest’ultimo non risulti chiaro e intellegibile non dovrebbe essere approvato dall’assemblea.

E qualora i condomini dovessero votare a favore, tale delibera potrà essere dichiarata nulla in quanto la mancanza degli opportuni criteri rende la delibera di approvazione non conforme alla legge.

E’ compito degli amministratori prestare particolare attenzione alla redazione dei rendiconti affinchè questi non possano essere soggetti a nullità.

Diritto di visione della contabilità condominiale

In ultimo è sempre importante ricordare che i condomini hanno il diritto di essere informati e poter prendere visione dei documenti (tra cui anche il rendiconto condominiale).

Pertanto l’amministratore avrà l’obbligo di creare un’organizzazione funzionale a tale scopo.

Questo perchè tale diritto deve essere consentito senza che il condomino sia costretto a sostenere un onere economico per visionare i documenti contabili condominiali, per cui l’onere amministrativo andrà a gravare sull’amministratore.

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